26/04/2019 – Scioglimento dei Comuni, punto a favore del ministero dell’Interno

Scioglimento dei Comuni, punto a favore del ministero dell’Interno

di Amedeo Di Filippo

QUI l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1919/2019

Nella tenace contesa che si è informalmente aperta tra giudici amministrativi e ministero dell’Interno a proposito dello scioglimento dei Comuni, a spuntarla questa volta sembra essere il Viminale che si vede accogliere l’istanza cautelare da parte della terza sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1919/2019.

La vicenda 

Il Tar Lazio ha accolto, solo un paio di mesi fa, il ricorso di alcuni ex amministratori, annullando i provvedimenti di scioglimento, a ragione del fatto che i legami di parentela, affinità e frequentazione non siano stati correlati, neppure in termini ipotetici, alla possibilità di condizionare il loro operato. Non ha ritenuto inoltre rilevante lo svolgimento legittimo dell’attività professionale di uno degli amministratori e la partecipazione a un memorial in ricordo di un soggetto il cui padre era esponente della criminalità mafiosa, ritenuta priva di significatività ai fini della possibile esistenza, anche solo in termini sintomatici, di contatti fra l’ex amministratore e consorterie di stampo mafioso, in assenza di ulteriori elementi. Irrilevante infine la parentela tra uno dei consiglieri e un soggetto legato a una cosca locale, in quanto dimessosi nel 2015.

Nemmeno è apparsa spiegata la presenza di legami e parentele tra alcuni soggetti che fanno parte dell’apparato burocratico dell’ente ed esponenti delle consorterie locali, fondati su deduzioni correlate ad anomalie e irregolarità emerse nel settore degli appalti pubblici e di cui si sarebbero avvantaggiate alcune imprese. Analoghi travisamenti ha riscontrato in relazione alle vicende collegate alle concessioni per la gestione di stabilimenti balneari. Anche in materia urbanistica ed edilizia la relazione prefettizia si incentra su specifiche vicende che destano solo dubbi, mentre le criticità relative alla gestione dei beni confiscati si incentrano sulla circostanza che un terreno consegnato al Comune sarebbe ancora nel possesso dell’ex proprietario ma solo perché gravato da servitù di passaggio.

L’ordinanza 

A fronte dell’appello proposto dal ministero dell’Interno, i giudici di Palazzo Spada hanno preso le mosse dal vero e proprio mantra – lo stesso, peraltro, utilizzato dal Tar Lazio – che, ai fini dello scioglimento, esige una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi rilevati in sede istruttoria posti a fondamento del provvedimento dissolutorio. Elementi che, secondo il Consiglio di Stato, devono essere contestualizzati anche territorialmente, in quanto in un determinato ambito ambientale, elementi come la partecipazione di un assessore al memorial in ricordo di un soggetto il cui padre era esponente della criminalità organizzata, possono assumere rilevanza e pregnanza particolare, in quanto espressione di «rispetto» e, dunque, di «sudditanza» nei confronti delle compagini malavitose.

Nel caso di specie, i giudici hanno dato risalto alle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica il quale ha confermato la logicità delle valutazioni rese dalla commissione d’indagine da cui sono emersi «elementi distonici rispetto alla corretta azione amministrativa» e lo «spaccato di una realtà in cui le famiglie ‘ndranghetiste sin dal momento delle elezioni risultano schierate rispetto ai candidati». Valorizzano inoltre il decreto del Tribunale che attesta una situazione di vicinanza delle istituzioni locali alle consorterie mafiose. Elementi che hanno determinato la terza sezione del Consiglio di Stato a sospendere l’esecutività della sentenza appellata fino alla definizione della causa nel merito e confermare il decreto di scioglimento al fine di garantire alla commissione straordinaria la possibilità di proseguire nella sua azione di risanamento, tenuto anche conto della ormai prossima la scadenza della consiliatura.

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