26/04/2019 – I commissari di gara devono essere in possesso di una esperienza nel settore primario cui si riferisce il contratto di appalto, non necessariamente in quelli secondari coi i quali interferisce

I commissari di gara devono essere in possesso di una esperienza nel settore primario cui si riferisce il contratto di appalto, non necessariamente in quelli secondari coi i quali interferisce

QUI l’articolo completo e Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 2638 del 24.04.2019

L’art. 84, comma 2, D.lgs. n. 163/2006 prevede che “la commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (il medesimo requisito esperienziale è oggi richiesto dall’art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016).

Già il tenore testuale della disposizione, nel correlare la pregressa esperienza dei componenti della commissione giudicatrice allo “specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, induce ad attribuire rilevanza, al suddetto fine, all’ambito tematico “principale” della gara, escludendo le molteplici e variegate discipline e/o settori di attività con le quali l’oggetto della gara medesima interferisce in concreto.

La norma, in altre parole, non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto: ciò anche sul presupposto, del resto, che all’esperienza nel “settore” primario, cui si riferisce l’oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori “secondari”, che con quell’oggetto interferiscono o si intersecano.

In applicazione di tali principi la III sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice di una gara per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini, formata da due ingegneri (di cui uno con funzioni di Presidente) e un informatico. Detta scelta era stata contestata in giudizio in ragione dell’assenza, tra i componenti del organo suddetto, di soggetti con specifiche competenze clinico-sanitarie, ciò sul rilievo i sistemi informativi oggetto della fornitura, riguarderebbero la refertazione clinica con particolare riferimento alla radiologia, di guisa che, al fine di valutare gli specifici contenuti del sistema, sarebbe stato necessario che la commissione fosse integrata da componenti con competenze clinicoradiologiche.

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