26/04/2019 – Edilizia e urbanistica: la pertinenza

Edilizia e urbanistica: la pertinenza

L’ufficio tecnico si trova spesso a discutere con i tecnici in merito alla nozione di pertinenza (spesso utilizzata per interventi di chiusura di balconi o verande). E’ possibile rinviare alla disciplina civilistica?

a cura di Simone Chiarelli

Non è possibile in quanto la normativa fornisce una definizione propria ed autonoma di pertinenza (art. 3D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale” ed anche la giurisprudenza costante ed uniforme sottolinea le differenze.

A differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incida sul “carico urbanistico” mediante la creazione di un “nuovo volume”.

La nozione di pertinenza in materia urbanistica è meno ampia di quella civilistica in quanto può essere qualificata pertinenza ai fini urbanistico edilizi soltanto un’opera di modesta entità, accessoria rispetto ad un’opera principale e non suscettibile di diversa utilizzazione economica rispetto al servizio a quest’ultima, opera quindi che non incide sul carico urbanistico, e non altera in modo significativo l’assetto del territorio; infatti, ai fini urbanistici ed edilizi, tale nozione assume un significato più circoscritto e si fonda sulla mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto pertinenziale, sulla mancata incidenza sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio.

La qualifica di pertinenza urbanistica, al fine di escludere la necessità della concessione edilizia, è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Deve escludersi (anche recentemente Cons. Stato Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801) che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una “pertinenza” in senso urbanistico. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

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