25/11/2016 – Legittima la giusta causa del licenziamento del dirigente dell’ente locale per le responsabilità tipiche della sua figura professionale

Legittima la giusta causa del licenziamento del dirigente dell’ente locale per le responsabilità tipiche della sua figura professionale
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Sia il Tribunale di prime cure che la Corte di Appello avevano rigettato la domanda del dirigente di un ente locale avverso la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli da un Comune, considerando infondata la censura del dipendente, avverso il licenziamento intimatogli, il quale sarebbe stato a suo dire di tipo disciplinare e non dirigenziale e, come tale, sarebbe radicalmente nullo perché adottato dal Dirigente delle Risorse Umane del Comune anziché dall’Ufficio competente (Segretario comunale), secondo quanto disposto dall’art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 53, “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune stesso. Secondo i giudici di Appello è emersa con chiarezza che l’Amministrazione, attraverso il richiamo dell’art. 21, D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del CCNL 22 febbraio 2010 per il personale dirigente del Comparti Regioni ed Autonomie locali e la procedura speciale prevista per l’ipotesi di recesso per responsabilità dirigenziale, ha inteso specificamente contestare fatti che comportavano tale ultimo tipo di responsabilità, ritenendo che i molteplici addebiti mossi al dirigente integrassero l’inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione cui fa riferimento la suindicata norma contrattuale. In tale caso appare corretta la procedura attivata dal dirigente delle Risorse Umane sulla giusta causa del licenziamento comminato.

Avverso la citata sentenza ricorre il dirigente in Cassazione sostenendo l’erroneità delle deduzioni della sentenza per non aver, in particolare, la Corte territoriale considerato prevalenti le condotte del dirigente come ontologicamente disciplinari e da cui ne discenderebbe la nullità della sanzione inflitta da organo incompetente (dirigente Risorse Umane).

Le motivazioni della Suprema Corte

I giudici di Palazzo Cavour confermano la sentenza espulsiva del dirigente precisando quanto segue:

– La responsabilità dirigenziale è configurabile tutte le volte in cui il dirigente non rispetti gli obblighi propri del suo incarico, quali esemplificativamente indicati nell’art. 5CCNL 22 febbraio 2010 per il personale dirigente del Comparti Regioni ed Autonomie locali. Tale articolo precisa in particolare che “Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui“;

– I comportamenti contestati al dirigente, non smentiti, si riferiscono a leggerezze nella gestione delle gare di appalto, nella cattiva gestione del personale con irrigazione di sanzioni disciplinari in contrasto con l’art. 55, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel rifiuto del passaggio delle consegne, nella scorrettezza nei rapporti con l’assessore di riferimento, nei ritardi e nelle incompletezze nella redazione delle schede-obiettivo per il 2011, mancato raggiungimento dei risultati per il 2009 e il 2010. Tali comportamenti del dirigente sono in aperto contrasto con le disposizioni di cui all’art. 5 del CCNL citato.

Secondo gli Ermellini, quindi, non possono nutrirsi dubbi sulla sussistenza degli estremi per la configurazione di una responsabilità dirigenziale meritevole di licenziamento per giusta causa, anche a prescindere dalla comunicazione o meno delle direttive generali, visto che quelle contestate sono condotte di per sé contrarie all’art. 5, comma 1, del CCNL cit. In altri termini, si tratta di comportamenti contrari anche ai successivi commi dello stesso art. 5 che elencano gli obblighi dei dirigenti, fermo restando che, come affermato dai giudici di legittimità: a) in presenza di più addebiti la valutazione della condotta deve essere globale; b) la responsabilità dirigenziale è configurabile anche nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella disciplinare.

Conclusioni

In base alle sopra esposte motivazioni il ricorso avverso il licenziamento deve essere respinto, con addebito anche delle spese di giudizio a causa della soccombenza.

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