25/10/2018 – Illegittima la decurtazione dai diritti di rogito dell’IRAP e della CPDEL a carico dell’ente

Illegittima la decurtazione dai diritti di rogito dell’IRAP e della CPDEL a carico dell’ente

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Il quesito posto dal comune

Il Sindaco chiede ai giudici contabili se nel pagamento dei diritti di rogito dovuti al Segretario comunale debbano essere sottratte le somme che resterebbero in capo all’ente locale ed, in particolare, l’imposta IRAP dovuta sui citati compensi, nonchĂ© i contributi previdenziali a carico dell’ente (23,8%). Con un’ultima domanda si chiede, infine, il corretto calcolo del mote salari di riferimento.

Sullo scorporo dell’IRAP

I diritti di rogito sono attualmente disciplinati dal D.L. n. 90 del 2014, così come convertito con la L. 11 agosto 2014 n. 114, secondo cui “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

In merito al primo quesito, ossia se sui compensi dovuti l’ente deve scorporare l’IRAP, ai fini della neutralitĂ  finanziaria, non ha sempre trovato concordi la magistratura contabile e civile, ma è finalmente giunta ad una soluzione definitiva. In particolare, il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, ovvero colui che nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. E’, pertanto, ormai pacifico che l’IRAP non possa essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell’ente” ma tra gli “oneri diretti”. D’altra parte, precisa il Collegio contabile, la natura retributiva dei diritti di rogito trova ulteriore conferma nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL 16 maggio 2001. Al fine di calcolarne il netto, sarĂ  necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione.

Sullo scorporo del contributo CPDEL

Al fine di poter correttamente esaminare il quesito relativo all’eventuale scorporo della quota della CPDEL a carico dell’ente locale, il Collegio contabile ne esamina la relativa normativa. In particolare, è possibile rilevare come, l’art. 2, comma 2, L. n. 335 del 1995disciplini, in conformitĂ  a quanto disposto dall’art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell’art. 1, comma 2, il quale prevede che: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”. Del resto, deve essere rilevato che, in relazione ai diritti di rogito, non se ne rinviene alcuna disposizione di legge, nĂ© contrattuale, di modifica. Passando all’onere contributivo CPDEL, esso rappresenta la trattenuta che viene effettuata al fine dell’accantonamento dei contributi pensionistici e può essere pertanto definito un onere previdenziale, rientrante dunque a pieno titolo nella categoria degli oneri riflessi che ricadono sull’amministrazione, in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente. A differenza dell’avvocatura civica, dove la Corte Costituzionale si è espressa in modo diretto affermando che l’onere contributivo dovesse essere necessariamente suddiviso tra datore di lavoro e lavoratore (anche in deroga alle previsioni dell’art. 2115 c.c.) e non potesse essere posto, senza censure di illogicitĂ , a carico esclusivo dell’uno o dell’altro, per i diritti di rogito la situazione è differente. In particolare, secondo il Collegio contabile, non è possibile applicare le indicazioni valide per le avvocature pubbliche ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie.

In conclusione, rispondendo al quesito posto dal Sindaco, gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole.

Calcolo del mote salari

Il Collegio contabile risponde all’ultimo quesito sul corretto calcolo del monte salari cui applicare il limite del quinto dovuto per i diritti di rogito, precisando come esista un contrasto interpretativo vertente sulla seguente alternativa: se con tale termine si debba fare riferimento allo stipendio annuo tabellare teorico, riferito alla posizione maturata dal segretario, a prescindere dall’effettivo servizio da questi svolto nell’ente, ovvero se, al contrario tale stipendio tabellare annuo debba essere rapportato al periodo di effettivo servizio svolto. Le due tesi sono sostenute, da un lato dalla giurisprudenza contabile, la quale ritiene applicabile il criterio del c.d. “stipendio percepito” e dall’altro dalla giurisprudenza civile e amministrativa (per la veritĂ  ondivaga) favorevole al criterio del c.d. “stipendio teorico annuo” a prescindere dalla circostanza che il soggetto interessato abbia o meno svolto la sua attivitĂ  lavorativa presso l’ente per l’intero anno (Cons. di Stato, Sez. V, 18 aprile 1996, n. 441). Il Collegio contabile ritiene condivisibile fare riferimento allo stipendio annuo tabellare effettivamente percepito, essendo tale interpretazione condivisa anche dalla Sezione delle Autonomie la quale ha avuto modo di sottolineare che “è proprio la necessitĂ  di tenere conto dei principi generali dell’ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto” (deliberazione 15/AUT/2008). Infine, tale indicazione trova conferma anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5183 del 2015) secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

In conclusione, solamente laddove la prestazione ordinaria di lavoro del segretario perduri per l’intero anno solare, l’attivitĂ  da questi svolta quale ufficiale rogante dovrĂ  essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito (nella misura massima di un quinto dello stipendio annuo).

Corte dei conti-Veneto, Sez. contr., sentenza 18 ottobre 2018, n. 400

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