25/09/2020 – Lottizzazione Abusiva: il ripristino dello stato dei luoghi ed il trasferimento dei beni in capo al precedente proprietario fa venir meno la confisca – forse.

Lottizzazione Abusiva: il ripristino dello stato dei luoghi ed il trasferimento dei beni in capo al precedente proprietario fa venir meno la confisca – forse.
da GIUSEPPE CAPUANO su 24 SETTEMBRE 2020 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE  CON SENTENZA N 12640/2020  ha  ha annullato la sentenza di secondo grado  impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio limitatamente alla disposta confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. L’oggetto della sentenza ha preso in esame  un’ipotesi di lottizzazione mista, in quanto caratterizzata dalla compresenza di attività materiali e negoziali,  ed appellata in quanto il ricorrente  contesta la legittimità della confisca in presenza dell’integrale ripristino della situazione antecedente all’intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto , in linea con Corte EDU ( Corte Europea dei diritti dell’Uomo)  che deve essere tenuto in considerazione il  principio di proporzionalità ( ai fini della valutazione della proporzionalità della confisca, devono essere presi in considerazione diversi parametri, quali la possibilità di adottare misure meno restrittive, come la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione)   e quindi , domandarsi se la integrale demolizione di tutte le opere eseguite in attuazione di un’attività di illecita lottizzazione, unitamente alla eliminazione dei pregressi frazionamenti e delle loro conseguenze, rispondano ai criteri di proporzionalità indicati dalla Corte EDU e rappresentino una valida alternativa alla Confisca. Ritiene il Collegio che una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della vigente disciplina consenta una risposta affermativa.
E’  bene precisare che restano impregiudicate le conseguenze dell’ordinanza emessa  dall’amministrazione  comunale non  soltanto     per ciò che concerne la acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune delle aree interessate e la conseguente perdita della proprietà (e di ogni conseguente interesse) da parte del ricorrente, ma anche riguardo alla validità degli atti dallo stesso posti in essere successivi alla emissione dell’ordinanza medesima, quali quelli di ”mutuo consenso“ , se non più proprietario, tenendo anche conto di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 30 D.P.R 3801, laddove è stabilito che “gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i qua/i sia sfato emesso i/ provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne’ in forma pubblica ne’ in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente  Ufficio Comunale.

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