25/09/2020 – Edilizia e urbanistica: il parere sulla compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica, sicché non implica alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei

Edilizia e urbanistica: il parere sulla compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica, sicché non implica alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei
 
In tema di edilizia e urbanistica: 1) gli atti adottati dall’autorità preposta alla tutela delle bellezze naturali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, onde sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità unicamente per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione; 2) la motivazione deve ritenersi sufficiente allorché evidenzi l’impatto dell’opera sulla bellezza naturale e l’esigenza di tutelarla, atteso che l’obiettivo dell’Amministrazione, nell’esercizio della funzione di tutela del paesaggio, è quello di difendere, mercé un giudizio di comparazione, il contesto vincolato nel quale si collochi l’opera, tenendo sì presenti le effettive e reali condizioni dell’area d’intervento, ma pure se l’eventuale sovraccarico di plurimi interventi in situ non abbia raggiunto un livello di saturazione incompatibile col vincolo; 3) il parere negativo formulato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio; esso può essere sinteticamente motivato col riferimento alla descrizione delle opere e alle concrete circostanze nelle quali le stesse sono collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario; 4) in quanto espressione di discrezionalità tecnica, e non già amministrativa, il parere sulla compatibilità paesaggistica non implica alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei (conferma TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 2404/2010).

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