25/09/2018 – La corretta quantificazione dell’indennità di funzione agli amministratori locali con incarico part time

La corretta quantificazione dell’indennità di funzione agli amministratori locali con incarico part time

 

L’art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto il periodo di aspettativa concesso dalla legge, promuove e riconosce, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando l’Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%, non potendosi ritenere ostativa la sola circostanza che il rapporto di lavoro costituito sia a tempo determinato e a tempo parziale, non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione.

QUI Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 13 settembre 2018, n. 109

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