25/09/2018 – Fondo salario accessorio: entrate da “sponsorizzazione”

Fondo salario accessorio: entrate da “sponsorizzazione”

 

La Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n.105 del 18 luglio 2018 si è espressa in merito alla richiesta di parere in materia di limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, in particolare sulla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativo alla possibilità di comprendere le entrate da “sponsorizzazioni”, di cui all’art. 43 della legge n. 449 del 1997 tra le risorse variabili non soggette al limite indicato dall’articolo.

La Corte, che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/97 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto, come quello di sponsorizzazione, che permetta alle Amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti.

In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del Contratto collettivo nazionale ex art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano altresì gli ulteriori requisiti prescritti dalle Deliberazioni adottate delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti ossia:

– incentivino l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza;

– siano volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE N.105, 18 LUGLIO2018

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