25/08/2021 – Pneumatici ricostruiti e Decreto Semplificazioni bis

Nota sull’articolo 35 comma 3 bis della Legge 108/2021 di conversione del D.L.77/2021.

L’art.14 della legge 28 dicembre 2001 n.448 prevedeva che, per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservassero una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti[1], pari ad almeno il 20 per cento del totale.

In fase di conversione del Decreto Legge 77/2021 è stato inserito all’articolo 35 il comma 3 bis che recita:

Il comma 14 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,n. 448, è sostituito dal seguente:

 «14.  Per  finalità di  tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato,  delle  regioni  e  degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di  pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  e industriali, riservano all’acquisto  di  pneumatici  ricostruiti  una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se  alla  procedura  di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che  rappresenti almeno il 30 per cento del numero  complessivo  degli  pneumatici  da acquistare,  la  procedura  è  annullata  per  la  parte   riservata all’acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del  presente comma non si applicano agli  acquisti  di  pneumatici  riguardanti  i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e  i veicoli delle Forze di polizia».

La norma prevede due novità .

La prima è l’innalzamento al trenta per cento della quota di pneumatici ricostruiti da prevedere in caso di acquisto di questi prodotti.

La seconda è la specifica sanzione prevista in caso di non ottemperanza alla nuova normativa: è previsto infatti che la procedura sia “annullata[2] per la parte riservata all’acquisto di penumatici ricostruiti”.

Si tratta di novità che meritano  attenzione.

[1] I  pneumatici  ricostruiti  devono essere omologati  ai  sensi  dei  regolamenti  ECE  ONU  108  e  109

[2] Legge 07/08/1990, n. 241- Art. 21 octies- c.1.    E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto