25/06/2019 – Legittimo ( ma da motivare bene ) ricorrere a consulente esterno della Commissione Giudicatrice!

Legittimo ( ma da motivare bene ) ricorrere a consulente esterno della Commissione Giudicatrice!

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, 24 /06 /2019 , n. 882
Scritto da Roberto Donati – 24 Giugno 2019
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è legittimo richiedere a consulente esterno perizia “ con particolare riferimento al costo della manodopera”.
Questo il principio sancito da Tar Puglia, Bari,  24 /06 /2019 , n. 882 , su un terreno comunque molto scivoloso ( consulenze )  visto che la Corte dei Conti  , Seconda sezione giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza 2 novembre 2018, n. 625 ha stabilito che vi è un danno erariale per la commissione di gara che si avvale di un consulente esterno.
Vediamo sinteticamente la vicenda oggetto di esame del Tar di Bari.
A fronte del ricorso della seconda classificata, che contestava la scelta della stazione appaltante di ricorrere a consulente esterno per la verifica sui costi della manodopera dell’impresa aggiudicataria, il Tar respinge il ricorso.
Il ricorrente evidenzia come non siano mai state indicate le ragioni della necessità dell’ausilio di un tecnico esterno alla Commissione.
Il Tar ritiene che l’intervento dell’esperto esterno sia legittimo, richiamando le sentenze del Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765 e Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7265; nonchè le decisioni di questo Tribunale nn. 1184 del 6 aprile 2018 di questa sezione e 1209 del giorno 11 agosto 2011 della sezione prima.
Il richiamo alle “Linee Guida” n. 3 del 2016 operato dalla parte ricorrente non è conferente in quanto indica le competenze del R.U.P. in sede di verifica dell’anomalia, ma non esclude affatto che lo stesso possa fare ricorso ad un esperto, interno o esterno.
Nel caso di specie,  il ricorso ad un soggetto esterno si è reso necessario in ragione dell’impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse umane interne, nel rispetto dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La circostanza deve ritenersi provata in quanto non contestata, ragion per cui, ai sensi dell’articolo 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi per la legittimità della delibera di affidamento dell’incarico.
Né si è verificata una illegittima etero-integrazione della Commissione.
Infatti  l’analisi svolta dal consulente esterno ha interessato la sola parte afferente il costo della manodopera, non estendendosi affatto alla verifica complessiva dell’offerta, effettuata dalla Commissione giudicatrice.
La sentenza va segnalata perché ribadisce la legittimità ( comunque a determinate condizioni ) di consulenze a supporto della Commissione Giudicatrice.
Legittimità che però, come detto sopra, deve poggiare su solide motivazioni, pena l’emergere  di possibili profili in tema di danno erariale.
I giudici della Corte dei Conti  , Seconda sezione giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza 2 novembre 2018, n. 625 hanno infatti stabilito che vi è un danno erariale per la commissione di gara che si avvale di un consulente esterno.
Le motivazioni  che devono supportare la scelta di ricorrere a consulenze che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.7, comma 6, del Testo unico del pubblico impiego, per la Corte dei Conti devono articolarsi su  :
-Preliminare verifica circa l’insussistenza o l’indisponibilità di risorse interne;
– Specificazione dell’attività richiesta al soggetto incaricato;
-Determinazione dei parametri in base ai quali sono quantificati i compensi del consulente;
-Attestazione della congruità della durata delle prestazioni richieste.
Solo a queste condizioni la consulenza è ammissibile.
Dunque, anche alla luce della sentenza della Corte dei Conti , attenzione a motivare bene il supporto esterno delle Commissioni Giudicatrici!

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