25/06/2019 – La nomina di un commissario di concorso colpito da una sentenza penale anche risalente nel tempo inficia la procedura concorsuale

La nomina di un commissario di concorso colpito da una sentenza penale anche risalente nel tempo inficia la procedura concorsuale
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Una candidata avendo ottenuto un giudizio di non idoneità al concorso di notaio, indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo di primo grado il giudizio effettuato dalla Commissione di concorso. In particolare la candidata evidenziava che a seguito del superamento della prova scritta, nella prova orale non riusciva ad ottenere il punteggio minimo per l’idoneità. Non essendo stata accolta la sua domanda cautelare, prima dell’udienza di merito depositava motivi aggiunti, deducendo in particolare l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 35-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, violazione dei principi generali di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione, in relazione alla circostanza che uno dei commissari che aveva interrogato la ricorrente risultava essere stata condannata, con sentenza penale definitiva nell’anno 1994, per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ex art. 319, c.p., ragione per cui la ricorrente deduceva che essa non avrebbe mai dovuto far parte della Commissione esaminatrice che l’aveva dichiarata inidonea. Il Ministero ha evidenziato l’inammissibilità dei motivi aggiunti in ragione della mancata impugnazione del decreto di nomina del commissario colpito dalla condanna penale nonché per tardività dei medesimi. In ogni caso non merito il ricorso sarebbe destituito di fondamento in quanto il disposto dell’art. 35-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi … “, non troverebbe applicazione al concorso notarile, non trattandosi di selezione diretta alla instaurazione di un pubblico impiego.
Rilevano i giudici amministrativi di primo grado come qualsiasi commissione esaminatrice che venga nominata ed incardinata, in ottemperanza a norme di legge, con atto proveniente da una amministrazione pubblica, svolge un ruolo evidentemente ritenuto, dall’ordinamento giuridico, rilevante, tanto da potersi affermare che una tale commissione è investita di un munus publicum, ancorché l’attività che essa è chiamata a svolgere non sia, in concreto, destinata alla instaurazione di rapporti di pubblico impiego. La stessa giurisprudenza contabile ha riconosciuto la responsabilità per danno erariale dei membri di commissione di concorso al cui scorretto operato sia ascrivibile l’annullamento delle operazioni concorsuali (ex: Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 18 del 10 gennaio 2018); la medesima responsabilità pare comunque potersi estendere anche ai membri di commissione incaricati di sovrintendere agli esami di idoneità professionale, il cui operato è ascrivibile, e danneggia, l’Amministrazione che li nomina.
L’accoglimento del ricorso
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sentenza n. 7598 del 2019) ha accolto il ricorso sulla base dei motivi aggiunti, in applicazione del principio “della ragione più liquida”. Nel caso di specie, evidenzia il Collegio amministrativo di primo grado, sono stati censurati per vizio di formazione della Commissione, in relazione al fatto che tale Commissione, che per prima ha condotto l’esame orale della ricorrente, era stata integrata con un componente che risultava avere un precedente penale per corruzione, per atti contrari ai doveri d’ufficio, punito ai sensi dell’art. 319 del codice penale. Tale censura, ove accolta, avrebbe carattere assorbente e determinerebbe l’immediata soddisfazione dell’interesse della ricorrente, con sopravvenuto difetto di interesse al ricorso introduttivo del giudizio. Pur non avendo la ricorrente indicato, in maniera espressa, quale oggetto della domanda di annullamento, il decreto di nomina di tale componente; tuttavia si può ritenere implicita, nella censura articolata con i motivi aggiunti, la impugnazione di tale atto, impugnazione da intendersi, peraltro, circoscritta ai soli limiti dell’interesse della ricorrente. In merito alla tardività della domanda sollevata dalla difesa del Ministero, Collegio amministrativo evidenzia che non essendo nota la data in cui la ricorrente è venuta a piena conoscenza delle circostanze che fondano i motivi aggiunti (della condanna penale), le quali non sono di pubblico dominio e che pertanto non consentono di formulare alcuna presunzione di conoscenza.
La stessa giurisprudenza contabile ha in diverse occasioni riconosciuto la responsabilità per danno erariale dei membri di commissione di concorso al cui scorretto operato sia ascrivibile l’annullamento delle operazioni concorsuali (tra le tante Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 18 del 10 gennaio 2018); la medesima responsabilità pare comunque potersi estendere anche ai membri di commissione incaricati di sovrintendere agli esami di idoneità professionale, il cui operato è ascrivibile, e danneggia, l’Amministrazione che li nomina. In altri termini, non conta che la Commissione nominata non dovesse condurre all’assunzione nell’impiego pubblico, quanto piuttosto il ruolo che la Commissione svolge che non può che essere rilevate dal momento in cui il legislatore ne ha previsto l’obbligatoria costituzione. Nel caso di specie, la Commissione nominata ai sensi di legge, avrebbe dovuto essere composta da membri che rispondano a determinati requisiti di onorabilità e moralità – che si declinano, tra l’altro, anche nella assenza di precedenti penali – al fine di garantire la correttezza dell’operato della attività della commissione stessa. In altri termini, la nomina dovrà essere fatta in conformità alle disposizioni legislative a prescindere dalla tipologia di funzioni o attività che i soggetti esaminati e/o selezionati saranno chiamati a svolgere (libera professione, impiego pubblico, esecuzione di un contratto pubblico, collaudo tecnico, etc. etc.).
In merito all’art. 35-bisD.Lgs. n. 165 del 2001 questi considera preclusiva, alla nomina a membro di commissione, la condanna di taluno dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale. In questo caso il decreto del Ministro della Giustizia, a mezzo del quale il commissario è stato chiamato a comporre la Commissione del concorso è, pertanto, illegittimo perché, in applicazione del sopra ricordato principio e tenuto conto della condanna penale definitiva riportata (condanna che neppure consta essere stata superata da una successiva sentenza di riabilitazione), l’indicato commissario giammai avrebbe potuto essere nominato a ricoprire tale ruolo.
Sulla base di tali considerazioni, va annullato sia il decreto di nomina del commissario, sia il verbale del concorso orale della ricorrente. Pertanto, il Ministero provvederà a riconvocare la Commissione di concorso, previa sostituzione del commissario, affinché la ricorrente possa essere riammessa a sostenere nuovamente il colloquio orale.
Art. 35-bisD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

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