25/06/2019 – Anche la Parrocchia paga il costo di costruzione!

Anche la Parrocchia paga il costo di costruzione!

Scritto da Roberto Donati – 24 Giugno 2019
Non solo appalti .Segnalo , sebbene la portata sia limitata all’applicazione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna, la Sentenza Tar  Bologna, Sezione I, 24 / 06 / 2019 ,n.569 .
La Parrocchia chiede al giudice amministrativo l’accertamento del proprio diritto a non corrispondere al Comune ( che invece lo pretende )  il contributo di costruzione per i lavori assentiti di ampliamento dei fabbricati parrocchiali con realizzazione di una nuova sala e di ulteriori spazi di servizio.
Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, 24 / 06 / 2019 ,n.569 respinge il ricorso della Parrocchia.
Dopo  aver affermato che la deroga alla onerosità del titolo edilizio non può che ricorrere nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, il Tar stabilisce che , nel  caso di specie, la disciplina di riferimento è l’art. 30, c. 1 della L.R. Emilia – Romagna n. 31 del 2002 che prevede, alla lettera e), l’esonero dal contributo sia per la quota relativa al costo di costruzione che per la quota afferente agli oneri di urbanizzazione, “…per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
La disposizione è sostitutiva dell’art. 17 del DPR 380/2001, come prevede l’art. 50 della LR 31/2002.
Secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, già più volte condiviso da questo T.A.R. e dal quale ora il Collegio non ravvisa motivo alcuno per discostarsi, il primo dei due casi previsti dalla disposizione regionale richiede, per beneficiare della gratuità, il concorso di due requisiti: uno di carattere oggettivo legato al tipo di opera; l’altro di carattere soggettivo relativo all’ente che esegue le opere.
Nel caso in oggetto, risultano mancanti entrambi i suddetti requisiti, in quanto l’intervento di ampliamento consiste, in concreto, nella realizzazione di una nuova sala da adibirsi a cinema-teatro, di una cucina professionale e di ulteriori spazi di servizio accessori al già esistente edificio adibito a teatro parrocchiale. Tali opere non risultano, all’evidenza, né inerenti l’attività di culto svolta dalla Parrocchia né esse possono considerarsi quali progettate o comunque destinate a soddisfare i bisogni della collettività, come richiesto espressamente dalla norma regionale.
Nella specie, manca anche il requisito soggettivo, avendo la Parrocchia richiesto il permesso di costruire per l’ampliamento dei propri edifici, al fine di soddisfare interessi di natura privatistica, senza evidenziare (e soprattutto senza fornire alcun elemento probatorio al riguardo) che detto intervento edilizio sia funzionale all’interesse pubblico.
Infine, nel caso di specie, manca la previsione della cessione dell’opera al patrimonio comunale; viene meno, pertanto, anche la possibilità di qualificare l’intervento quale destinato a realizzare un’opera di urbanizzazione, ai sensi del citato art. 30 L.R. n. 31 del 2002 (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I, n. 846 del 2016 cit.).
Per quanto sopra esposto ed in coerenza con il principio (condiviso da questo Tribunale) di stretta interpretazione della normativa prevedente esenzioni da contributi pubblici (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 516), il ricorso deve essere respinto.

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