25/05/2021 – La verifica dell’anomalia è obbligatoria se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali

È obbligatoria la verifica di anomalia ogni volta che il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23 comma 16.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, con la sentenza n. 1083 depositata il 29 aprile 2021, con la quale ha accolto il ricorso sull’aggiudicazione del servizio di manutenzione automezzi aziendali, lamentando l’anomalia del ribasso del 48,65% dell’aggiudicataria, a fronte del proprio ribasso, pari al 25,05%. La stazione appaltante aveva previsto un costo orario della manodopera pari a euro 26,00/ora.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi accolgono il ricorso ed evidenziano quanto segue:

  1. a) l’art. 97 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che: “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16”.
  2. b) L’art. 97 comma 6 prevede che: “non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
  3. c) L’art. 23 comma 16 prevede che: “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’art. 216 comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno sottolineato che dal combinato disposto delle suesposte norme, si rende necessaria la verifica di anomalia se il costo del personale risulti essere inferiore ai minimi salariali retributivi che vengono indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16. Questo è accaduto nel caso in esame, in cui l’appalto è stato aggiudicato al costo orario della manodopera di euro 11,23/ora a fronte del costo previsto nella tabella ministeriale di euro 21,10/ora, senza l’esecuzione di nessuna verifica sulla congruità del costo della manodopera.

 

Leggi la sentenza

TAR Campania 1083-21

 

 

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