25/05/2021 – Acquisto e installazione di container per una “Scuola di rotazione”: quale aliquota Iva applicare ?

Il testo del quesito: 

Abbiamo in bilancio grossi interventi su 2 edifici scolastici che necessitano l’utilizzo di una Scuola temporanea di rotazione. La fornitura e la posa dei container per la Scuola temporanea di rotazione con i relativi lavori di installazione presentano una prevalenza del valore del container rispetto a quello dei lavori.

Visto che la realizzazione della scuola temporanea di rotazione è accessoria ai lavori sulle Scuole, quale aliquota Iva deve essere applicata ?

È possibile inserire l’acquisto dei container nel quadro economico della prima scuola dove la Ditta vincitrice, prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, deve garantire il perfetto funzionamento della scuola alternativa ?”.

La risposta dei ns. esperti:

Ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, “il trasporto (…) e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto o a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” (comma 1), mentre “se la cessione o prestazione principale è soggetta all’Imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile” (comma 2).

Secondo costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, una prestazione di servizi può risultare accessoria ad un’operazione principale quando:

– integra, completa e rende possibile quest’ultima;

– è resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);

– è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene effettuata l’operazione principale (cfr. Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008).

Per la Corte di Giustizia inoltre, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (Sentenza C-155/12, punto 22). Nel caso di specie, ci troveremmo di fronte ad una cessione di beni con posa in opera (container) da considerarsi eventualmente accessoria, ai sensi del citato art. 12, alla prestazione principale riferita ai lavori sulle Scuole.

In primo luogo ricordiamo che, per ciò che concerne i lavori, l’aliquota Iva del 10% è applicabile se si rientra nel n. 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 (es. ristrutturazioni edilizie, secondo la definizione dell’art. 3 del Dlgs. n. 380/01, non invece le manutenzioni straordinarie).

Laddove si rientri in tal casistica, riteniamo che l’ipotesi di accessorietà sia verificabile soltanto se, sostanzialmente ma anche formalmente, siano rispettati i 3 requisiti suesposti. In particolare, con riferimento al primo requisito, deve risultare, non soltanto la funzionalità del container ad accogliere gli studenti durante il periodo dei lavori, ma il fatto che l’operazione di acquisto con posa in opera degli stessi integra, completa e rende possibile l’operazione principale. La Ditta appaltatrice dovrà in tal senso vendere al Comune i container, garantirne la funzionalità come Scuole di rotazione e soltanto dopo (grazie quindi a questi necessari passaggi preliminari) iniziare i lavori sulle Scuole.

Riteniamo che, rispettando tali presupposti, l’impostazione suggerita possa essere sostenibile.

Per inciso, rammentiamo che risulta detraibile, se del caso, la quota-parte di spesa sui lavori da sostenere, afferente ai locali “Refezione” delle 2 Scuole, previa definizione di un criterio oggettivo di ripartizione delle spese, in quanto spesa afferente il Servizio Iva “Refezione scolastica”.

di Francesco Vegni

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