25/05/2020 – Ferie, le esigenze degli statali vengono dopo 

Ferie, le esigenze degli statali vengono dopo 
di LUIGI OLIVERI
Italia Oggi – 23 Maggio 2020
 
La pianificazione e concessione delle ferie costituisce una prerogativa esclusiva del datore di lavoro pubblico, che è chiamato a tenere anche conto delle esigenze del dipendente, ma tali esigenze sono recessive rispetto a quelle dell’ ufficio. Col parere Prot. n.2968 del 24 aprile202A in risposta alla nota del comune di Monreale prot. n. 8256 del 23 aprile 2A20, l’ Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) chiude ogni spazio alle ingiustificate rivendicazioni sindacali, finalizzate ad evidenziare una sorta di inesistente diritto soggettivo dei dipendenti pubblici a fruire delle ferie a loro piena discrezione. Proprio nel comune di Monreale, in provincia di Palermo, le organizzazioni sindacali avevano elevato i decibel del livello di scontro, contestando la decisione del segretario comunale di far precedere dalla fruizione delle ferie 2020 l’ eventuale esenzione dal servizio di alcuni dipendenti che non era possibile disporre in lavoro agile o impiegare in presenza.
Il sindacato aveva, allo scopo, invocato l’ Ispettorato della Funzione Pubblica, sulla base del Protocollo del 3 aprile 2020. L’ Ispettorato, poco opportunamente, aveva esteso anche al comune la medesima nota rivolta ad altre amministrazioni, con la quale si era ingerito nella questione delle ferie 2020, totalmente esulante dai contenuti del protocollo e dai poteri dell’ Ispettorato, che non potevano certo estendersi alla gestione dei rapporti di lavoro. Dopo che l’ Ispettorato di Palazzo Vidoni ha dovuto riconoscere alla regione Campania (con la nota Dfp 23 aprile 2020, n. 30002) che le decisioni sulla gestione delle ferie vanno «rimesse alla indiscussa autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione», che potrà adottare tutte le «scelte gestionali del caso concreto, all’ esito delle valutazioni in ordine alle proprie motivate esigenze di servizio», è l’ Aran a smentire seccamente l’ idea che le ferie siano una sorta di patrimonio intangibile ad esclusiva discrezione dei lavoratori.
Dando pienamente ragione alle scelte del comune di Monreale. Il parere dell’ Agenzia ricostruisce in modo ineccepibile il quadro normativo. L’ Aran spiega che l’ articolo 28 del Ccnl 21.5.2018 configura come primo passo del percorso per giungere alle ferie la loro pianificazione «al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti». Il comma 9 del citato articolo 28, prevede che le ferie «sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti». Secondo l’ Aran, tale comma «dispone, dunque, che il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie sia esercitato sulla base della valutazione delle esigenze di servizio tenendo conto per quanto possibile anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti». Ma, aggiunge l’ Aran rimane fermo che le esigenze dei dipendenti «ovviamente risultano oggettivamente recessive» rispetto a quelle organizzative.
Laddove l’ articolo 28, comma 9, del Ccnl prevede che la fruizione delle ferie avviene «tenuto conto delle richieste dei dipendenti», osserva l’ Aran che si tratta di clausola di tutela della facoltà di richiesta del dipendente, da intendere correttamente nel senso che, laddove il dipendete rappresenti le proprie preferenze in ordine ai periodi di fruizione delle ferie, ma queste non possano essere accolte per motivi di servizio, «delle ragioni del diniego gli si debba dare, sia pur sinteticamente, esauriente notizia esplicativa». Ma, ovviamente è il datore a disporre del potere di concedere, negare e organizzare i periodi di ferie.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto