24/10/2018 – Regolarità della comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale

Regolarità della comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta del Consiglio comunale

“Passando al merito della controversia, la questione sottesa ad entrambi i motivi di ricorso riguarda la regolarità della comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta del consiglio di Trentola Ducenta del 3 agosto 2018 che la ricorrente contesta sul presupposto che essa sia stata eseguita mediante consegna al proprio padre avente residenza e domicilio diversi dal proprio, negando di avere avuto tempestiva conoscenza della convocazione ed affermando di non avere esaminato i N. 03345/2018 REG.RIC. documenti necessari ad esprimersi sulla gravata delibera in violazione dell’art. 174 TUEL.”

“Giova premettere che l’avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell’ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo. In tal senso non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole (cfr. tra le altre Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4892).”

“Né può sostenersi che la circostanza che la ricorrente abbia comunque preso parte alla seduta del Consiglio valga poi a sanare la mancata osservanza delle formalità di convocazione previste dal regolamento, in quanto la stessa ricorrente ha partecipato alla seduta al solo scopo di chiedere un rinvio per poter studiare la documentazione e prendere parte alla seduta in modo informato, secondo quanto risultante dal verbale versato in atti.”

QUI TAR Campania n.3345/2018

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