24/10/2018 – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: IL FONDO PER L’INNOVAZIONE HA VINCOLI SPECIFICI.

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: IL FONDO PER L’INNOVAZIONE HA VINCOLI SPECIFICI.

(di Luca Leccisotti)
 
Il tema degli incentivi tecnici ai sensi dell’art.113 del Nuovo Codice appalti riveste sempre un appeal particolare tra i dipendenti delle stazioni appaltanti.
La giurisprudenza contabile si è espressa in più occasioni e pare che negli ultimi pareri si stanno allineando ad un punto di vista comune.
 
Analizziamo l’art. 113 al comma 2:
“omissis…A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita’,…omissis”
Al comma 4 è previsto anche il cosiddetto “fondo per l’innovazione” che recita:
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
IN PRATICA
80% incentivi economici per i dipendenti
 
attività di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti,
di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
di esecuzione dei contratti pubblici,
di RUP,
di direzione dei lavori
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
verifica di conformità
 
20% fondo per acquisto strumentazioni e tecnologie.
all’acquisto strumentazioni
tecnologie funzionali a progetti di innovazione
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture
di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico,
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 
                            
  • ESCLUSO RISORSE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI EUROPEI
  • ESCLUSO RISORSE DERIVANTI DA  FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA
In pratica se le risorse sono censite come sopra e cioè a natura vincolata, il restante 20% non può essere ne utilizzato per la ripartizione ai dipendenti e ne per l’acquisto di strumentazione tecnologica. Pertanto saranno risorse che non potranno essere inserite nel fondo di cui all’articolo 113 D.lgs 50/2016. Diverso è nel caso sono fondi propri dell’ente, sia l’80% (incentivi, gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione) che il 20% (fondo innovazione) sono inseriti nel fondo e caricati sempre nel quadro economico dell’opera, imputando la spesa al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
Corte dei Conti Puglia –  Deliberazione n. 108/2017/PAR
“omissis…Come chiarito, infatti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184/2016: “il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all’interno della contabilità, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse […] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione […], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza n. 38 del 2016)”.
La Sezione ritiene, pertanto, che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse ex lege dalla quota del 20 per cento delle risorse del fondo per incentivi per funzioni tecniche, non possano essere destinate al predetto fondo proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza…omissis
 
Importantissimo l’ultimo periodo dell’articolo 113 al comma 2:
 
La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
 
L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
      1. personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti,
mediante stipula di apposite convenzioni;
      1. professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.
Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente
impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:
      1. presenta  periodicamente  al  Rup  un  rapporto  sull’andamento  delle  principali  attività  di esecuzione del contratto;
      2. propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
      3. comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.

dott. Giovanni Luca Leccisotti Comandante di Polizia Locale

Formatore degli Enti Locali ed esperto e consulente in appalti della PA

– redattore www.poliziamunicipale.it – 

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