24/10/2018 – I comuni non possano in ogni caso farsi carico dell’intera spesa per i contratti di locazione per locali da adibire a caserme delle Forze dell’ordine

I comuni non possano in ogni caso farsi carico dell’intera spesa per i contratti di locazione per locali da adibire a caserme delle Forze dell’ordine

 

 

Comune di Tresigallo: l’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 95/2012 dev’essere interpretato nel senso che i comuni non possano in ogni caso farsi carico dell’intera spesa per i contratti di locazione per locali da adibire a caserme delle Forze dell’ordine. Ciò, anche nel caso in cui la contribuzione avrebbe carattere episodico, poiché per un periodo di tempo limitato, finalizzato a poter disporre di un immobile per consentire un intervento di manutenzione straordinaria di uno stabile ordinariamente adibito a caserma.

“Questa Sezione, con deliberazione del 12 ottobre 2017, n. 151/2017/PAR, alla quale si rimanda per un approfondimento della problematica, si è già pronunciata in merito alla possibilità, da parte dei comuni, di contribuire al pagamento del canone di locazione delle caserme delle forze dell’ordine appartenenti al territorio di competenza, ospitate presso proprietà private. In particolare, in essa è stato affermato che “il legislatore si è riferito ad un contributo, quindi ad un mero concorso pro quota, non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento” e che, poiché, la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza risulta, in forza di quanto disposto dalla Costituzione, intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità che deroga al riparto delle funzioni delineato dalla Carta fondamentale.”

“Non sembra incidere sulla risposta da dare al quesito la circostanza che, nel caso oggetto della richiesta di parere operata dal Sindaco di Tresigallo, la contribuzione avrebbe carattere episodico: valgono comunque le considerazioni espresse in ordine al significato da attribuire al termine “contribuire”, utilizzato in merito al pagamento del canone; inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui al già richiamato art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità per uno o più comuni di intestarsi interamente, seppur per un periodo di tempo limitato, gli oneri in questione.”

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