24/06/2022 – Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO 

Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slideministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

Troviamo anche tra le “Riforme Abilitanti” l’“Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione”, dove si chiarisce che «la corruzione può trovare alimento nell’eccesso e nella complicazione delle leggi. La semplificazione normativa, dunque, è in via generale un rimedio efficace per evitare la moltiplicazione di fenomeni corruttivi», al punto da scrivere che «vi sono, in particolare, alcune norme di legge che possono favorire più di altre la corruzione. Si rende, dunque, necessario individuare prioritariamente alcune di queste norme e procedere alla loro abrogazione o revisione», giungendo a sostenere che «occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico» (in parte materia referendaria recente) «Al tempo stesso, occorre evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti».

Senza indugiare oltre, si comprende che per osservare il Recovery plan for Europe, è indispensabile correre, decretare, e se occorre drenare di “fiducia” le norme (anteponendo al voto parlamentare) la questione è funzionale a garantire la ripresa (i bonus 110, sono lo specchio di riferimento) del mercato e del lavoro (senza escludere tutti gli altri aspetti del vivere): le riforme, da quella fiscale a quelle in corso di approvazione (e tra queste quella della P.A.) nello spirito (quello delle leggi) del progresso e sviluppo sostenibile (green) per assicurare benessere alle future generazioni[1].

In questo senso, può essere letto il DL n. 80/2021, dove nelle intenzioni si attua la semplificazione e la resilienza spinta che trova già nel suo titolo una esemplare esemplificazione «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia».

L’art. 6, Piano integrato di attività e organizzazione, del D.L. 80/2021, modificato in sede di conversione in legge, e poi con ulteriori decreti legge (DL 228/2021, DL36/2022), segna questa esigenza di semplificazione con lo scopo di abrogare (vedremo poi, per dichiararne l’inefficacia) una serie di norme e coniugare – in un unico documento di organizzazione – una molteplicità di “PIANI” e “Adempimenti” «per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso».

Questa portata innovativa (quasi rivoluzionaria, nel suo termine storico di “Mutamento radicale di un ordine statuale e sociale”) come espresso dal primo comma della legge (rectius art. 6) viene riservato «alle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti», mentre viene rinviato ad un decreto ministeriale l’adozione, sulla base di un “PIANO TIPO” semplificato, per le rimanenti (quelle con meno di cinquanta dipendenti), il cit. PIAO.

Ora il comma 6 bis, dell’art. 6, del DL 80/2021 nella sua linearità dispone: «In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022».

La norma, del cit. art. 6, indicava l’adozione di ulteriori provvedimenti normativi che allo stato non sono ancora pubblicati, anche se i loro “schemi” hanno avuto i “passaggi” (anche parlamentari).

Che fare?

Una possibile soluzione (pratica, specie per gli enti al di sotto dei cinquanta dipendenti), che contiene delle indicazioni operative, una volta definito il quadro normativo, può pur sempre essere promossa, anche al solo fine di adempiere un adempimento “allo stato dell’arte” ed iniziare la strada della reingegnerizzazione, affrontando il contenuto dell’art. 6 nelle sue molteplici espansioni innovative, allargando in un unico documento, una serie di documenti già adattati, normando la semplificazione.

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