24/03/2018 – Diniego d’accesso generalizzato, necessari contraddittorio e onere motivazionale rafforzato

Diniego d’accesso generalizzato, necessari contraddittorio e onere motivazionale rafforzato

di Pietro Alessio Palumbo (*) – Rubrica a cura di Anutel

Secondo la pronuncia del Tar Puglia, Bari, sezione III, n. 234/2018 un diniego d’accesso civico generalizzato, motivato con riferimento alla compromissione del buon andamento della Pubblica amministrazione, per il carico di lavoro ragionevolmente e ordinariamente esigibile dagli uffici, non può ritenersi tout court infondato. 

Può essere d’aiuto ricordare – sia pure con riferimento a un diverso referente normativo (articolo 43 del Dlgs 267/2000) – che in un caso di accesso massivo agli atti formulato da consiglieri comunali di minoranza – che pure godono di un non limitato diritto di accesso agli atti, svincolato da qualsivoglia onere motivazionale – il Consiglio di Stato ha affermato il principio che essi godono di un diritto di accesso incondizionato «purché non invada l’ambito riservato all’apparato amministrativo» (Consiglio di Stato n. 846/2013). In pratica «…l’esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso» (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Il buon andamento della Pa rappresenta – in qualunque forma di accesso – un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza, tuttavia, non può essere genericamente affermata, bensì adeguatamente dimostrata da parte dell’amministrazione che nega l’accesso (Delibera Anac 1309/2016; circolare della Funzione pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017). Alla stregua dell’evocato parametro interpretativo, il diniego di accesso, radicato al buon andamento della Pubblica amministrazione, deve ritenersi soggetto a un onere motivazionale rafforzato. Inoltre, non deve mancare il dialogo endoprocedimentale che appare ormai un valore immanente dell’azione amministrativa.

È utile ricordare la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017, predisposta in raccordo con l’Anac, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato e nell’esercizio della funzione generale di «coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983)». Il punto d) della circolare precisa che qualora la trattazione dell’istanza di accesso civico generalizzato sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quest’ultima «prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità».

Secondo la pronuncia del Tar Puglia, questo comportamento non può ritenersi estraneo al percorso e alle finalità dell’accesso civico, atteso che il principio del dialogo cooperativo con i richiedenti, deve ritenersi un valore immanente alle previsioni della legge istitutiva del Foia e della finalità di condividere con la collettività il patrimonio di informazioni in possesso della Pa (la «società dell’informazione» cui a livello europeo tende – considerando n. 2- la Direttiva n. 2003/98/CE).

(*) Avvocato Esperto di anticorruzione – Docente Anutel

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