24/01/2017 – diritti di rogito al Segretario alla luce delle recenti sentenze della Corte dei Conti, in contrapposizione a quelle della magistratura ordinaria

Si chiede un parere in merito al diritto alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario alla luce delle recenti sentenze della Corte dei Conti, in contrapposizione a quelle della magistratura ordinaria.

Domanda Oggetto: Diritti di Segreteria Continuano ad essere emessi pareri da parte dei magistrati contabili territoriali sulla non possibile estensione del pagamento dei diritti di rogito ai Segretari comunali non appartenenti alla fascia C nei comuni privi di dirigenti, mentre i giudici ordinari continuano ad emettere sentenze di segno opposto. Dopo che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, aveva concluso, con la deliberazione 24 giugno 2015 n. 21, sulla non debenza dei diritti di rogito ai segretari comunali appartenenti alle fasce A e B nei comuni privi dei dirigenti, le Corti territoriali, con i seguenti successivi pareri si conformano alle conclusioni della nomofilachia contabile: – deliberazione 15 settembre 2016 n. 74 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna. – deliberazione 7 ottobre 2016 n. 50 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della regione Friuli Venezia Giulia. – deliberazione 13 ottobre 2016 n. 167 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia. – deliberazione 8 novembre 2016 n. 132 della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Sardegna. All’indomani della pronuncia della Sezione delle autonomie n. 21/2015, il contenzioso dei Segretari comunali si è aperto innanzi ai giudici ordinari: – Sentenza 18 maggio 2016, n. 1539 emessa dal Tribunale di Milano. – Sentenza 29 settembre 2016 n. 2516 del Tribunale di Milano. – Sentenza 3 ottobre 2016 n. 307 del Tribunale di Busto Arsizio. Il Comune, privo di dirigenti, avendo un segretario di Fascia B si trova in mezzo al conflitto tra magistrature contabili e civili, è nel dilemma di quale comportamento assumere (liquidare o no i diritti ?). Si trova di fronte la posizione dei segretari che sostengono che: “le corti dei conti nei pareri sono vincolate e non possono discostarsi dal parere reso dalle sezioni riunite con l’ordinanza n=2E 21 /2015 , ma la giurisdizione ordinaria – giudice del lavoro ha emesso tutte sentenze contrarie a questo orientamento della sezione autonomie corte dei conti quindi esiste un conflitto tra giurisdizioni diverse; detto contrasto, cosa fondamentale, è superato dalla Corte Costituzionale che adito da impugnazione della norma sui diritti di segreteria x i segretari del Trentino Alto Adige ha emesso sentenza riconoscendo x i segretari del trentino alto Adige la piena spettanza dei diritti di rogito ai segretari che sono in sedi prive di dirigenti, quindi in presenza della sentenza della Corte Costituzionale, massima autorità giurisdizionale, la liquidazione è legittima” Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo liquidare i diritti di segreteria 2016?

Risposta

Le sentenze fanno stato tra le parti del giudizio ed in materia di personale vige il principio di estensione del divieto di giudicato.

Pertanto, a fronte della posizione in materia resa dalla Sezione Autonomie e dalla sezione territoriale di riferimento dell’Ente nonché dall’ARAN (da ultimo, con riferimento al parere reso in caso di convenzioni di segreteria ai fini del calcolo della retribuzione dei segretari comunali, in contrasto con la sentenza del Tribunale di Como n. 236/2010), si ritiene che non si possa riconoscere in modo diretto le somme a titolo di diritti di rogito, salvo dovere di accantonamento in base ai vigenti principi contabili armonizzati in caso di contenzioso attivato dal segretario comunale interessato alla liquidazione.

Del resto, l’art. 95 del Codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016, prevede che il giudice, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

Si tratta, quindi, di una esimente di responsabilità che mette al riparo da comportamenti conformi ai suddetti pareri.

Al riguardo, si deve rappresentare che i pareri della Corte dei conti rispondono a finalità collaborative con gli enti locali e di orientamento generale per gli stessi, a differenza, come detto, delle sentenze che riguardano solo le parti in causa.

Si rammenta che, in passato, sulla questione del rapporto tra galleggiamento e maggiorazione dei segretari si verificò un contrasto giurisprudenziale tra giudici di primo grado ed alcune corti d’appello, finchè non intervenne il Legislatore a definire una volte per tutte la materia, facendo salvi solo i giudicati prodotti a seguito del contenzioso, ma incidendo su tutti i rapporti non ancora definiti con sentenza irrevocabile. Ciò a dimostrazione della imprevedibilità dell’evoluzione delle questioni legali su cui spesso interviene la RGS, quando vede consolidarsi orientamenti sfavorevoli alla propria tesi, proponendo (ed ottenendo dal Parlamento l’approvazione: ad. v. art. 4 comma 26 L. 183/2011) disposizioni di legge che chiudono la partita interpretativa in modo conforme alla propria posizione.

Pertanto, se la posizione giuscontabile attuale è resistente rispetto alla posizione espressa dalla magistratura ordinaria, al fine di evitare d’incorrere in rilievi ispettivi della RGS (che, in genere, si riporta agli orientamenti giuscontabili), è il caso di tenerne conto onde evitare azioni di responsabilità amministrativa, motivando il diniego alla liquidazione dei diritti de quibus in forza della suddetta posizione, accantonando, come detto, le risorse eventualmente spettanti al segretario comunale in caso di ricorso alla magistratura del lavoro.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto