23/12/2022 – Ma, quando si approva il Piao nel 2023?

L’articolo 7 del DM 132, a proposito della scadenza di approvazione del Piao prevede: “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”.

Poiché il Piao tutto è, tranne che una semplificazione della programmazione, si pongono una serie di problemi riferiti appunto al rispetto di tale scadenza, che non risulta coordinata con molte delle sezioni che lo compongono.

Per esempio: ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza andrebbe adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora slittassero i termini di approvazione del Piao, slitta anche questo termine?

Dispone l’articolo 8, comma 2, sempre del DM 132/2012: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

Il dPR 81/2022 abroga gli adempimenti relativi ad una serie di atti programmatici e, segnatamente per l’anticorruzione si riferisce all’articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 190/2012 che regola appunto il ptpc; ma, non cita il successivo comma 8.

Insomma, si sopprime l’adempimento della redazione del ptpc, perché esso confluisce nel Piao; ma non si dice nulla rispetto al termine di adozione.

Stando all’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 il termine è il 31 gennaio di ogni anno; ma, l’articolo 7, comma 2, del DM 132/2022 consente di far slittare l’intero Piao, laddove slittino i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, sebbene non vi sia correlazione alcuna tra bilanci di previsione e ptpc.

Per altro, resta il dubbio: ma, lo slittamento di 30 gioni per l’approvazione del Piao da quando decorre?

  1. dalla data alla quale è rinviato il termine generale di approvazione dei bilanci di previsione?
  2. oppure, dalla data di concreta approvazione dei bilanci di previsione?

Rileggendo l’articolo 7 del DM132/2022, si constata che il termine del 31 gennaio è fissato senza nessuna correlazione coi bilanci.

Il comma 2 dell’articolo 8 si riferisce molto chiaramente al “differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione”: riguarda, quindi, il differimento posto dalla norma generale. Pertanto, i 30 giorni successivi sono certamente da computare dal termine previsto a legislazione vigente, che, quindi, se dal 31.12 di ciascun anno slitta – come sempre – oltre, e nel 2023 il termine attualmente è il 31.3.2023, i 30 giorni decorrono certamente da tale data, che diviene la nuova data edittale.

D’altra parte, se gli enti fossero in grado di approvare i bilanci di previsione prima del 31.3.2023, data per ora “ultima”, sarebbero in grado di redigere il Piao nelle parti direttamente incise dalle regole di contabilità, in particolare il “valore pubblico”, fortemente connesso alle strategie del Dup, e la programmazione dei fabbisogni del personale, che richiede consapevolezza delle risorse disponibili per le assunzioni.

La normativa appare abbastanza chiara nel disporre che il Piao sia un documento unico. Ma, vista la difficoltà oggettiva posta da una serie di norme mal coordinate, nulla impedisce di approvare vari “rilasci” del Piao, con le sezioni aggiornate in base alle norme ed ai dati disponibili.

Per esempio, nel 2023 la programmazione dei fabbisogni del personale, che ricomprende la definizione dei profili, non può che essere influenzata dalla messa a punto del nuovo ordinamento professionale del personale, introdotto dal Ccnl 16.11.2022: siamo proprio sicuri che gli enti siano in grado davvero di rivedere i profili e, conseguentemente, adeguare la programmazione dei fabbisogni entro breve tempo e, comunque, prima dell’aprile 2023, quando il nuovo ordinamento sarà effettivamente vigente?

Allora, approvare rilasci differenziati del Piao, con aggiornamenti successive delle sezioni potrebbe essere la soluzione.

Entro il 31 gennaio o, comunque, entro termini non incisi dall’approvazione dei bilanci potrebbero essere approvate le sezioni anticorruzione, e ad esempio le sotto sezioni riferite al lavoro agile ed alla formazione dei dipendenti, per quanto queste, a loro volta, possono essere definite solo dopo la conclusione del periodo di circa 40-45 giorni, necessario per dare corso alla relazione sindacale del confronto, imposta dal Ccnl 16.11.2022.

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