23/11/2022 – Autocaravan e intralcio alla circolazione

Autocaravan e intralcio alla circolazione

Sentenza della Corte di Cassazione n.29050 del 06/10/2022 Sez. Seconda Civile

La corte di cassazione si pronuncia sul contenuto e i limiti del potere dei Comuni nell’adozione dei provvedimenti di disciplina del transito e degli spazi di sosta di tutte o di alcune categorie di veicoli, come previsto dall’art. 7, comma 1 lett. b), d), e) ed f) del C.d.S., laddove l’art. 185, lett. h) dello stesso C.d.S. istituisce la facoltà di realizzare aree attrezzate riservate al parcheggio delle autocaravan.

La normativa nazionale, ai fini della circolazione stradale (e la sosta su strada, che fa parte della stessa circolazione), equipara le autocaravan agli altri autoveicoli, pur con alcune specificità.

A norma dell’art. 54, comma 1 lettera m) del C.d.S., le autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente per essere dotate di motore e sistema di guida autonoma.

La circolazione e la sosta di siffatti mezzi sono regolamentati dall’art. 185 del C.d.S., le cui disposizioni si possono così riassumere:

 – le autocaravan sono equiparate agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);

 – le stesse possono sostare ovunque sia consentito;

 – per le autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;

– le autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.

Le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7 comma 1 lettera b) del C.d.S.).

Tanto chiarito, la questione che permane è dunque quella di individuare la facoltà di parcheggiare siffatti mezzi negli stalli predisposti dal Comune laddove la sagoma dell’autocaravan oltrepassi con le proprie dimensioni la segnaletica orizzontale, in assenza di ogni altra previsione.

Orbene è evidente che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta e dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, da cui dipende la tipologia dei veicoli che ne possono usufruire.

 Come sopra detto, ai sensi dell’art. 185 C.d.S., non si può escludere dalla circolazione l’autocaravan da una strada e/o da un parcheggio allo stesso tempo consentirlo alle autovetture. Tuttavia siffatta previsione deve essere esaminata in combinato disposto con l’art. 149 del reg. att. C.d.S. che ai commi 1 e 2 stabilisce che “La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 8 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90 0 rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli).”. Dal quadro normativo sopra descritto discende che i provvedimenti per la regolazione della circolazione emessi dall’ente proprietario della strada ed i criteri ivi previsti per la realizzazione delle aree, fra i quali sono ricomprese le dimensioni degli stalli, costituiscono di per sé precetto per l’individuazione degli spazi entro i quali la facoltà di sosta può essere fruita e non oltre, per cui il parcheggio è consentito ed autorizzato purchè avvenga nel rispetto e con l’occupazione di un’area determinata sia che riguardi le autovetture sia le autocaravan, sempre che abbiano lo stesso ingombro.

Le autocaravan delle ricorrenti, che sostavano nelle zone di stallo delimitate da strisce orizzontali che consentivano – per dimensioni – il parcheggio a veicoli di ridotte misure, fuoriuscivano con parte della loro sagoma dalle linee di delimitazione. Con la conseguenza che la sporgenza era in zona non deputata al parcheggio ma al transito, presupponendosi per ciò solo un intralcio alla circolazione

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