23/10/82018 – TAR Sicilia. Il sindaco rimosso può accedere agli atti da cui scaturisce lo scioglimento

TAR Sicilia. Il sindaco rimosso può accedere agli atti da cui scaturisce lo scioglimento

 Santo Fabiano 

E’ quanto dispone il TAR Sicilia, con la sentenza 2122/2018 (link in fondo alla pagina). Il fatto scaturisce dal ricorso prodotto dal sindaco uscente di un Comune sciolto per il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., avverso il diniego all’accesso alla documentazione da cui scaturisce tale decisione.

La richiesta di accesso agli atti era stata respinta dalla Prefettura, in quanto le “relazioni” richieste erano classificate come “riservate e pertanto, non ostensibili”. A sostegno di ciò è stato richiamato l’art. 3, comma 1, lett. m) del d.m. 10 maggio 1994, n. 415, che esclude dall’accesso gli “atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di cui al citato art. 143, in applicazione della normativa antimafia”.

Il Collegio osserva che la disposizione invocata dall’amministrazione  stabilisce che “Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: (…..) m) atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell’art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221”.

Nella sentenza si legge, inoltre che è affermazione comune in giurisprudenza, quella per cui “La norma […] deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241″ . Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso, osservando che ” (…) il comma 7 dello stesso art. 24 non potrebbe essere più chiaro nello specificare che, in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all’accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (C.G.A. 722/2012)”.

L’Amministrazione che si oppone, nella memoria, si appella , inoltre, al regime della riservatezza ex art. 42, legge 3 agosto 2007, n. 124.

Al riguardo il TAR rileva che le classifiche di segretezza impongono una serie di prescrizioni di protezione in ordine alla conservazione, alla riproduzione ed alla circolazione degli atti ma non sono, tuttavia, idonee a vanificare l’esercizio costituzionalmente tutelato del diritto di difesa per cui non precludono la conoscenza della notizia, a meno che il documento “classificato” non sia coperto anche dal più pregante vincolo di segretezza derivante dall’apposizione del segreto di Stato.

Anche la classificazione di riservatezza, a giudizio del TAR è sufficiente a escludere l’accesso, in quanto, per consolidata giurisprudenza in merito all’accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano in qualche modo collegati con un procedimento penale, non sussiste una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità, dato che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine.

testo della decisione

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