23/10/2019 – Revisori locali, estrazione trasparente

Revisori locali, estrazione trasparente
di Matteo Barbero
Per i revisori degli enti locali obbligo di estrazione trasparente. La raccomandazione arriva dal Consiglio di stato, che ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento contenente le nuove modalità di nomina elaborato dal ministero dell’nterno. Il provvedimento novella il vigente decreto del Viminale 15 febbraio 2012, n. 23, a sua volta adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del dl 138/2011.
Il correttivo si ripropone di fornire una efficace risposta alle esigenze progressivamente emerse nell’esperienza di questi anni attraverso quattro principali novità: a) l’innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1); b) l’istituzione di un’apposita fascia dell’elenco, la n. 4), per i comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le province e le città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce; c) la previsione del potere ministeriale di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti; d) la modifica dell’algoritmo di estrazione a sorte al fine di tenere in adeguata considerazione l’esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati.
Soprattutto l’ultimo punto è molto delicato, viste le ricorrenti polemiche sugli habituè del sorteggio da parte di coloro che da anni non ottengono nemmeno un incarico. Al riguardo, palazzo Spada rimarca la necessità di precisare nel testo del regolamento l’organo ministeriale competente a definire e ad adottare tale algoritmo e il relativo atto di adozione, nonché la necessità che tale provvedimento rechi un’adeguata motivazione sulla logica, i contenuti e il funzionamento del nuovo algoritmo, in modo da rendere previamente conoscibile, secondo un principio di trasparenza, il criterio operativo della estrazione a sorte, che presiede alla selezione dei soggetti aspiranti.
Un altro passaggio importante del parere riguarda l’iter del nuovo regolamento, che secondo il Consiglio di stato deve prevedere obbligatoriamente (come già accaduto per la versione in vigore) il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Infine, i giudici amministrativi contestano la previsione dell’entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che deroga inammissibilmente, in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella norma primaria, al disposto dell’art. 10 delle preleggi, il quale definisce l’inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti (le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, dove tale ultimo inciso, salvo che sia altrimenti disposto, è interpretato di regola nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell’ordinamento giuridico). Il regolamento può rinviare l’operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, ma non può disporre dei tempi dell’entrata in vigore dell’intero testo regolamentare. Tale previsione andrà dunque eliminata.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto