23/10/2019 – Accertamento Imposta comunale pubblicità: identificazione impresa individuale

Accertamento Imposta comunale pubblicità: identificazione impresa individuale
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Per la Corte di Cassazione la indicazione della ditta nell’avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria.
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità, anno 2013, per pubblicità eseguita a mezzo frecce direzionali. L’avviso di accertamento è stato notificato al Podere S. O. .
Giudizio innanzi i giudici tributari. Il titolare del Podere S.O. . Si è opposto all’avviso di accertamento assumendo la carenza di legittimazione passiva del Podere S.O., a carico del quale è stato emesso l’avviso. Il ricorrente in sede di ricorso ha dedotto che il Podere S.O. non è una società ma un nome di fantasia e che l’atto impositivo avrebbe dovuto essergli notificato presso la sua sede.
Il giudice tributario di 1° grado(CTP) ha respinto il ricorso.
Il titolare del Podere S.O. ha proposto appello. La CTR ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’appellante, rilevando che l’impresa individuale può essere identificata o con il nome della ditta o con il suo titolare e nel caso di specie è stata identificata con il nome della ditta Podere S.O.. Pertanto, ha respinto l’appello.
Il ricorso in Cassazione. Il titolare del Podere P.O. ha presentato ricorso in Cassazione ritenenendo erronea la valutazione fatta dal giudice di 2° grado. In sede di ricorso il ricorrente ha fatto presente che il giudice di 2° grado non ha tenuto conto di diverse sentenze passate in giudicato da lui depositate, ed in particolare una sentenza, emessa dalla CTP, nella quale si è ritenuta fondata l’opposizione avverso un atto prodromico dell’avviso di fermo di un mezzo, diretto al Podere S.O.,mentre risultava che l’autocarro cui si riferiva l’avviso di fermo era di proprietà del titolare del Podere S.O. . Infine, il ricorrente fa riferimenti ad altre sentenze passate in giudicato.
La sentenza della Corte di Cassazione. La Corte, sez. V, si è pronunciata con la sentenza n. 24544 del 2 ottobre 2019, rigettando il ricorso. Vediamo i punti oggetto della sentenza della Corte.
Sentenza fermo amministrativo. La Corte ha presente che la sentenza riprodotta in ricorso non fa stato nel procedimento perché riguarda una fattispecie diversa e cioè l’impugnazione di un atto prodromico al fermo di un veicolo, intestato al titolare del Podere S.O. e ivi si distingue tra il proprietario di un bene mobile registrato e la ditta Podere P.O. di cui la CTP dubita che sia soggetto giuridico e comunque, osserva, si tratta eventualmente di soggetto diverso.
Sentenze passate in giudicato. Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato la Corte fa presente che vi sono generici riferimenti ad altre sentenze passate in giudicato rispetto alle quali non è specificato che cosa abbiano deciso e quale motivo di appello abbiano supportato.
La legittimazione passiva. La Corte ricorda che la CTR ha accertato, in base a fotografie, e con giudizio di fatto insindacabile, che l’avviso di accertamento riguarda l’imposta comunales ulla pubblicità per frecce direzionali. La CTR, come si è detto in precedenza, ha osservato che il Podere S.O. è una ditta identificabile con il suo titolare.
Ad avviso della Corte la ditta non è essa stessa l’impresa, ma elemento distintivo dell’impresa cui non fa capo l’obbligazione tributaria perché l’obbligazione tributaria fa capo invece all’imprenditore, persona fisica. La indicazione della ditta nell’avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria cosa che in questo caso non è avvenuta. La CTR infatti specifica che è indifferente che l’identificazione dell’impresa avvenga con il nome della ditta (Podere S.O.) o con il nome del proprietario. In ogni caso non si è generata incertezza sul soggetto passivo.
Nella sentenza n. 713 del 2007, richiamata dalla stessa Corte, è affermato che “l’obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta (che è soltanto un elemento distintivo dell’impresa) bensì alla persona fisica dell’imprenditore. L’eventuale erroneità nell’indicazione della ditta può perciò comportare nullità dell’accertamento tributarie solo in quanto da essa possa derivare incertezza assoluta riguardo alla individuazione della persona fisica dell’imprenditore, destinatario della pretesa tributaria, tenuto conto di ogni altro dato identificativo risultante dall’accertamento, quale, in primo luogo, il codice fiscale o il numero di partita IVA. Dalla sentenza impugnata risulta peraltro evidente che nessun dubbio in punto di fatto sussiste riguardo alla circostanza che gli accertamenti di cui si tratta si riferiscano al contribuente D.W., il che è sufficiente a farne escludere la nullità per incertezza assoluta riguardo all’individuazione del destinatario”.
Generici e inammissibili rilievi. Infine, la Corte fa presente che quanto al resto il ricorso propone solo generici e inammissibili rilievi quali la enunciazione di molte norme dei codici processuale e di merito che si assumono violate, non seguita da idonea illustrazione delle censure, nonché deduzioni che non soddisfano i requisiti di specificità, come ad esempio la osservazione che i proprietari del podere sono due, questione già sottoposta al giudice di primo grado e valutata non rilevante, qui prospettata senza chiarire se questo punto è stato specifico oggetto di appello e quale rilevanza decisoria avrebbe rispetto alla ratio decidendi della CTR, di cui sopra si è detto.

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