23/10/2018 – Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica: le (scarne) istruzioni del Viminale

Permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica: le (scarne) istruzioni del Viminale

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Le norme di riferimento
Il D.L. n. 113 del 2018, passato alle cronache come “decreto sicurezza”, ha all’art. 13 introdotto disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, apportando diverse modificazioni al D.Lgs. n. 142 del 2015, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alla Direttiva n. 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Alcune di queste modifiche riguardano l’art. 4, in base al quale al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Viene introdotta la disposizione secondo la quale il permesso “costituisce documento di riconoscimento” ai sensi D.P.R. n. 445 del 2000.
Viene altresì aggiunto, però, che il permesso non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi:
– del D.P.R. n. 223 del 1989, il regolamento anagrafico della popolazione residente, il cui art. 7 elenca i casi in cui si procede all’iscrizione anagrafica;
– dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in base al quale le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Secondo la relazione illustrativa al D.L. n. 113 del 2018, l’esclusione dall’iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso di soggiorno per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente.
D’altro canto, occorre tenere conto che l’iscrizione anagrafica è il presupposto per l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni, l’accesso ad altri diritti sociali, diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale, la facoltà di presentare dichiarazioni da rendersi davanti all’Ufficiale di Stato civile in materia di cittadinanza, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione di quella estera.
Le modifiche introdotte all’art. 5 stabiliscono che l’accesso ai servizi previsto dal decreto e a quelli erogati ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, mentre il testo previgente stabiliva che il centro o la struttura di accoglienza per il richiedente titolare del permesso di soggiorno costituisce luogo di dimora abituale per l’iscrizione anagrafica.
Viene inoltre riconosciuto al Prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza il potere di stabilire un luogo di domicilio (e non più di residenza) o un’area geografica ove il richiedente può circolare.
Viene infine abrogato l’art. 5-bis, il quale ha stabilito l’iscrizione obbligatoria nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente. E’ previsto l’obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni al competente ufficio dell’anagrafe la variazione della convivenza. La disposizione si applica a coloro che sono ospitati nei centri di prima accoglienza, di accoglienza temporanea e nei centri del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, ma non anche ai richiedenti asilo trattenuti negli ex CIE. Ha infine previsto che la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
La circolare
Con la circolare n. 15 il Ministero dell’Interno scrive ai Prefetti, ai Commissari di Governo delle due Province autonome e al Presidente della Regione Autonoma Valle D’Aosta, ricordando innanzi tutto la portata innovativa dell’art. 13 del D.L. n. 113 del 2018, in ordine al fatto che il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica; che l’accesso ai servizi previsti dal decreto e a quelli comunque erogati sul territorio è assicurato nel luogo di domicilio, che può essere stabilito dal Prefetto; e che è stata cancellata l’applicabilità dell’istituto della convivenza anagrafica all’iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.
Le indicazioni del Viminale sono fin troppo scarne, per la verità, in quanto si limitano a ricordare in modo specifico che, dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non potrà consentire l’iscrizione anagrafica.
Il Ministero si riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni applicative all’esito del procedimento di conversione del decreto-legge e raccomanda ai Prefetti di sollecitare i Sindaci – ufficiali del Governo – al fine di garantire l’uniforme e corretta applicazione delle novità legislative.

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