23/08/2019 – In comune poche ferie arretrate  

In comune poche ferie arretrate  

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 22 Agosto 2019
Tutti i comuni, anche quelli di piccole dimensioni, sono obbligati a programmare le ferie in modo da evitare eccessivi accumuli che espongano al rischio di pagamento sostitutivo. In ogni caso, durante il preavviso, il datore può rinunciarvi per un periodo corrispondente ai giorni di ferie residui. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, col parere 26 luglio 2019, n. 98, interviene per fornire chiarimenti molto utili alle amministrazioni locali, fortemente investite dal fenomeno delle dimissioni anticipate dal lavoro, consentito dalla normativa che ha previsto la «quota 100». La disciplina normativa prevede che le dimissioni siano rassegnate con un preavviso di almeno sei mesi.
Questo mette in allarme moltissime amministrazioni, specie di piccole dimensioni, a causa di disfunzioni organizzative e gestionali molto diffuse. Infatti, in una quantità molto rilevante di enti, i dipendenti non fruiscono in modo regolare dei periodi di ferie, così da accumulare «arretrati» talora piuttosto consistenti, che rendono complicata la gestione dei pensionamenti. Il caso sottoposto alla sezione Molise riguarda appunto un dipendente dimessosi per il pensionamento «quota 100» con ancora da smaltire parecchi giorni di ferie del 2018, oltre alle ferie del 2019. Indubbiamente, in contesti caratterizzati da pochi dipendenti, la fruizione delle ferie è complessa, perché l’ assenza anche di un solo dipendente compromette l’ erogazione dei servizi. In mancanza di un sistema di sostituzione efficiente, gli uffici rischiano di chiudere.
Tuttavia, la magistratura contabile è drastica: il parere afferma che «incombe sugli enti datori di lavoro, anche di piccole dimensioni, programmare le attività lavorative al fine di favorire la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, nel contempo valutando con estrema prudenza se in concreto sussistano i presupposti che legittimano, alla luce della prassi e della giurisprudenza anche costituzionale richiamate, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie non godute». L’ obbligo di programmare adeguatamente periodi lavorativi e ferie appare tanto più stringente nei confronti di dipendenti, la cui presenza in servizio è facilmente accertabile, che stiano maturando i requisiti pensionistici.
Nei confronti di questi dipendenti, per evitare il danno erariale derivante dall’ aggravio di spese dell’ indennità sostitutiva delle ferie non godute, appare estremamente necessario programmare in modo molto accorto la fruizione di tutte le ferie cui il dipendente ha diritto. L’ articolo 12, comma 6, del Ccnl 9.5.2006 del comparto regioni enti locali prevede che «l’ assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse». Ma, tale norma non autorizza certo nessuna amministrazione a non programmare correttamente le ferie, allo scopo di evitare il pagamento sostitutivo, che è una misura finalizzata a tutelare il lavoratore, ma non legittima le amministrazioni a sceglierla come alternativa equivalente all’ esaurimento completo delle ferie maturate. Infatti, si tratta di pagamenti che espongono al danno all’ erario.
La sezione Molise, comunque, non si limita a ricordare agli enti l’ obbligo di programmare efficacemente le ferie. Ricorda due elementi estremamente rilevanti. In primo luogo, il divieto di fruizione delle ferie riguarda i «soli termini minimi di preavviso contrattualmente previsti (di regola, da due a quattro mesi, salvi i casi di dimissioni, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 12 del Ccnl del 2006)»; pertanto il divieto di fruire delle ferie non è efficace «per il maggior termine di anticipo con cui» il lavoratore receda, come nel caso di quota 100. In secondo luogo, in ogni caso l’ ente datore di lavoro, allo scopo di evitare la maggiore ed illecita spesa connessa al pagamento sostitutivo, può comunque permettere la fruizione delle ferie anche durante il preavviso, rinunciandovi per un numero di giorni corrispondente a quello delle ferie ancora da fruire.
Spiega la sezione Molise che «resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di permettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso, al fine di scongiurare il rischio della loro non consentita monetizzazione». Ed è da ricordare che l’ Aran con i pareri Ral1317 e Ral1762 ha da tempo espresso l’ opinione della rinunciabilità al preavviso per un periodo corrispondente alle ferie ancora residue, nel caso di dimissioni del dipendente.

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