23/07/2018 – Sul fondo accessorio rebus senza soluzione

Sul fondo accessorio rebus senza soluzione

di Luciano Cimbolini

“Si moltiplicano le incognite operative sul rapporto fra il nuovo contratto nazionale e il tetto alle risorse per il trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2016, che ne fissa l’ammontare massimo a quanto previsto allo stesso titolo nel 2016.

Dopo gli ultimi pronunciamenti delle sezioni regionali la questione dovrebbe presto finire al vaglio della sezione Autonomie o, più probabilmente, delle sezioni Riunite.

Il problema che sta creando difficoltà nella certificazione dei fondi 2018, per cui ne vanno inquadrati i termini.

Il contratto nazionale prevede un aumento obbligatorio delle risorse stabili da destinare al trattamento accessorio. L’articolo 67, comma 2, lettera a), stabilisce un incremento del fondo a partire dal 1° gennaio di 83,20 euro per unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Le successive lettere b) e c) prevedono, sempre in favore delle risorse stabili, incrementi derivanti dalla rivalutazione delle progressioni economiche (differenziali retributivi) effettuate negli anni precedenti a carico del fondo e dall’inserimento della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio. L’articolo 67, comma 7, stabilisce però che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (ora fuori dal fondo) dovrà comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2.

La dichiarazione congiunta n. 5 in calce al contratto nazionale afferma che, per gli incrementi previsti dall’articolo 67, comma 2, lettera a) e b), le parti ritengono che, in quanto derivanti da decisioni nazionali, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi.”

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