23/07/2015 – Responsabilità conseguenti a contratti decentrati illegittimi

Responsabilità conseguenti a contratti decentrati illegittimi

 

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 14689 pubblicata il 14 luglio 2015, esamina il rinvio a giudizio operato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, nei confronti dei componenti delle delegazioni trattanti – compresa la parte sindacale – per il danno erariale procurato all’ente a seguito di erogazioni illegittime di salario accessorio.

Giunge ad escludere la responsabilità in capo alla delegazioni di parte sindacale, per le seguenti motivazioni:

– “la giurisprudenza di questa Corte, nel delineare i confini tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di servizio, fondamento della prima, anche quando si perseguono le finalità istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato, ovvero in caso di indebito utilizzo da parte di una società privata di finanziamenti pubblici o ancora quando il soggetto concorra alla realizzazione del programma della Pubblica Amministrazione o, altrimenti, allorché venga esercitata un’attività di collaborazione concorrente alla realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 400/2000;10973/2005; 14101/2006; 22513/2006; 4112/2007; 2289/2008;14825/2008; 15559/2009; 295/2013; 1774/2013; 20075/2013); in sintesi quando il soggetto interessato sia tenuto a perseguire i fini e gli interessi della Pubblica Amministrazione”;

– “con la cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stato stabilito che i rapporti individuali di lavoro siano regolati contrattualmente, sulla base di contratti collettivi e individuali; è stato così previsto che la contrattazione collettiva determini i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali, disciplinando, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi (art. 40 dl.vo n. 165/01); al contempo è stata prevista, nelle pubbliche

amministrazioni, la tutela della libertà e dell’attività sindacale secondo le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, prevedendo che, in ciascuna amministrazione, le organizzazioni sindacali siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, potendo costituire rappresentanze sindacali aziendali, e che, in ciascuna amministrazione, venga costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (art. 42 dl.vo n. 165/01)”;

– “ne consegue che, pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa (artt. 40 bis e 40, comma 3 quinquies, dl.vo n. 165/01), l’attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazione sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali”;

– “pertanto deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato”;

– “l’art. 40, comma 3 quinquies, divo n. 165/01, laddove dispone che ‘Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione’, sancisce testualmente che l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e

non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori”;

– “a prescindere quindi dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi”.

 

Corte di Cassazione, sezione unite civili, sentenza n. 14689 del 14.07.2015

 

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