23/04/2020 – Unificazione Imu e Tari alcuni dubbi

Unificazione Imu e Tari alcuni dubbi
La Rivista del Sindaco  23/04/2020 
Nella legge di bilancio 2020 (n 160/2019) si trova l’unificazione di Imu-Tasi, una novità legislativa che fa sorgere un forte dubbio riguardo la sorte delle procedure di affidamento della riscossione dei tributi locali in essere all’entrata in vigore della nuova Imu. In breve, si porta a domandare se, in specifico riferimento alla riscossione dei tributi (ormai aboliti) Imu-Tasi, le aggiudicazioni ottenute da precedenti bandi di gara risultano ancora legittimi.
La sentenza 957/2020 del Tar della Campania giunge a dare risposta affermativa a questo quesito. L’abolizione della Iuc nelle sue componenti Imu e Tasi, derivante dalla legge 160/2019, che decorre dal 2020, non solo non comprende la Tari (come da articolo 1, comma 738) ma prevede anche, con l’unificazione delle componenti patrimoniali abrogate, la nuova disciplina Imu (con i commi 739-783). In sintesi, il nuovo tributo immobiliare (identico nella caratteristiche fondamentali alla precedente imposta municipale) ha queste caratteristiche:

– l’agire lo stesso presupposto d’imposta, ovvero il possesso di immobili, quindi si continuerà ad applicare ai fabbricati, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili;

– la conservazione dell’esenzione già attiva per la prima casa (abitazione principale e assimilata) non di lusso;

– la conferma delle stesse scadenze di pagamento.

Esaminando la nuova normativa, per giudicare la legittimità di gare già bandite in materia di Imu e Tasi, il Tar della Campania ha stabilito che non sono presenti divieti di affidamento, né altri elementi in grado di poter far pensare che ad una società che si è aggiudicata un servizio oggetto di una vecchia gare (nello specifico la riscossione delle vecchie Imu e Tasi) possa vedersi affidato un diverso servizio, ovvero la riscossione della nuova Imu. Riconoscendo una continuità sostanziale tra la disciplina tributaria attuale e quella precedente, si esclude la possibilità che la riscossione del tributo vigente richieda nuovi o ulteriori requisiti soggettivi, che portino ad inficiare l’inerenza dei criteri di confezionamento e apprezzamento delle offerte formulate.
Due norme transitorie (commi 781 e 789) giungono poi per chiarire che la stazione appaltante non ha l’obbligo di revocare l’intera gara:

– stando a quanto riportato nella prima disposizioni “i Comuni, in deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’IMU e della Tasi”;

– mentre la seconda specifica che “i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

Articolo di Loris Pecchia

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