23/04/2020 – Tributi locali, sospesi i termini per le mediazioni 

Tributi locali, sospesi i termini per le mediazioni 
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi – 22 Aprile 2020
 
Si applica alla mediazione delle controversie riguardanti i tributi locali il periodo di sospensione dei termini processuali, anche per i ricorsi proposti prima della data del blocco dei termini per la difesa in giudizio innanzi alle commissioni tributarie. L’ Agenzia delle entrate, con la circolare 10 del 16 aprile scorso, ha chiarito che la sospensione si applica non solo al termine per la procedura di reclamo e mediazione (90 giorni), nel contraddittorio tra enti impositori e contribuenti, ma anche a quello di 20 giorni per il versamento del totale delle somme dovute, o della prima rata, che serve a perfezionare la mediazione e la definizione agevolata della causa tributaria.
L’ Agenzia delle entrate, in seguito al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali resosi necessario per l’ emergenza epidemiologica da Covid-19, disposto dai dl 18 e 23/2020, ha precisato che dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020 è sospeso sia il termine per la proposizione dei ricorsi innanzi ai giudici tributari sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione. Per esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio scorso scadrà il 23 giugno 2020, anziché il 20 aprile 2020, vale a dire decorso il termine ordinario di 90 giorni cui si aggiunge quello di sospensione.
Dalla scadenza di quest’ ultimo termine, poi, decorre quello di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non si perfezioni la mediazione. È richiesto, invece, il pagamento del quantum dovuto entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’ accordo tra le parti. Secondo l’ Agenzia, la sospensione «opera sia con riferimento al termine di 30 giorni, da quello della conclusione del procedimento di mediazione, entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’ accordo».
Solo con il versamento si perfeziona la mediazione. La circolare pone in evidenza con un esempio che per un accordo di mediazione concluso il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o dell’ intera somma dovuta scadrà il prossimo 18 maggio. Va ricordato che dal 2018 è stata innalzata la soglia per le controversie tributarie soggette a reclamo e mediazione. È stato aumentato da 20 a 50 mila euro il valore delle liti per le quali è imposta la procedura deflativa. Questa regola si applica anche alle cause in cui sono parti gli enti locali.
Enti impositori e contribuenti, infatti, devono osservare il termine dilatorio di 90 giorni prima del deposito del ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale, nei successivi 30 giorni. Una volta notificato il ricorso, ex lege, il termine per il deposito è sospeso per 90 giorni. A questa sospensione ordinaria si aggiunge quella per il coronavirus. Per quanto concerne la data di decorrenza la Cassazione (ordinanza 18125/2015) ha sostenuto che conta la data di spedizione dei ricorsi. Del resto, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente è collegata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. È richiesto il suo deposito presso la segreteria del giudice adito per incardinare il processo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto