23/04/2019 – Linee guida emanate dal Garante Privacy in materia di protezione dei dati personali per le elezioni amministrative ed Europee.

Linee guida emanate dal Garante Privacy in materia di protezione dei dati personali per le elezioni amministrative ed Europee.

di Michele Gorga Avvocato

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla selezione dei candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica del paese e rappresentano il momento più alto di esercizio dei diritti politici attivi e passivi, costituzionalmente garantiti.

In relazione alle prossime consultazioni, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy n. 196/2003 come riformato dal D. Lgs. 101/2018, norme che nel loro insieme hanno consolidato il principio fondamentale della protezione dei dati dei soggetti sul territorio di uno dei paesi dell’Unione, diritto fondamentale ci ciascun individuo ai sensi dell’art. 8 della Carta di Nizza e nel nostro ordinamento tutelato ex art. 2 e 21 della Costituzione, sicché i soggetti  a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche sono obbligate al rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati. È necessario, pertanto, fare una panoramica sui principali casi nei quali i partiti, gli organismi politici, i comitati nonché singoli candidati, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda politica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati sui presupposti di liceità del trattamento dei dati nell’ambito dell’attività elettorale.   

Posto che in linea generale, il trattamento può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso e che quest’ultimo deve essere libero, specifico, informato ed esplicito laddove il trattamento riguardi categorie particolari di dati, lo stesso deve essere sempre richiesto e deve essere documentabile. Sulla base di tali presupposti diverse solo le possibilità di trattamento tenuto conto della posizione soggettiva in cui versa la persona fisica “interessato”. Così nello specifico per gli iscritti ad enti, associazioni ed organismi, quali ad esempio: le associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, questi possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessato. Ne sono esentati, invece, sia dalla richiesta del consenso che di dare l’informativa qualora tra i propri scopi statutari rientri il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.    

Per i partiti politici  i  movimenti o le altre formazioni a carattere politico, nonché i singoli candidati, in occasione di specifiche iniziative ad esempio per petizioni, per proposte di legge, oppure richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi per le attività politiche, i dati delle persone fisiche possono essere utilizzati solo previo ed esplicito consenso degli interessati,  quest’ultimo, invece, non è richiesto (art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di “adesione” al soggetto politico e al suo programma, tale per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo l’interessato potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta ad es. di comunicazione politica o propaganda elettorale. 

I Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono cioè  utilizzare lecitamente, senza acquisire uno specifico consenso – sulla base dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento -,  i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto.   

Vi sono, però, fattispecie di trattamento dei dati personali che non richiedono né il consenso né l’informativa preventiva all’interessato i cui dati si trattano quando questi dati sono estratti da fonti “pubbliche” – vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico (nel caso specifico del Comune) e al tempo stesso accessibili in base ad un’espressa disposizione di legge o di regolamento. Questi dati personali  possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi; artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 2, lett. b), Regolamento e artt. 2-ter, comma 3, e 61, comma 1, Codice). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dagli elenchi pubblici quali:

• liste elettorali detenute presso i comuni, che “possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo” (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);

• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, l. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);

• elenco degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);

• liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali (artt. 1 e ss. d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197);

• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395).

Non sono, invece, utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, le fonti documentali detenute dai soggetti pubblici quali:    

• all’anagrafe della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati solo “alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 34 d.P.R. n. 223/1989);

• agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);

•  agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71);

• alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);

• ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell’elettore;

• ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;

• agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);

• agli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-bis e 6-quater nel d. lg. 7 marzo 2005, n. 82);

• dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d. lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all’albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Ultima questione ricorrente è quella relativa ai dati raccolti dai titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche che come da una recentissima sentenza del Tar Campania del 2019, nel solco della consolidata giurisprudenza, ne hanno dilatato l’accesso senza alcuna considerazione della categoria dei dati, in relazione alla finalità e titolarità posta in capo al legale rappresentante dell’Ente che ne determina i mezzi e le finalità. Infatti le specifiche disposizioni di legge, che dovrebbero essere considerate in parte qua, parzialmente abrogate, prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all’esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell’ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d. lg. 18 agosto 2000, n. 267).   Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all’esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l’accesso e che ne limita la portata. Sicché fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al mandato elettivo, in relazione alla specifica finalità che coinvolge l’iniziativa o l’esercizio  del diritto di voto del Consigliere Comunale, non si configura come lecito richiedere agli uffici dell’amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi “dedicati” da utilizzare per attività di comunicazione politica.

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