23/04/2019 – Consultazioni elettorali – disponibilità del personale della Polizia Municipale a svolgere servizio di vigilanza ai seggi elettorali.

Consultazioni elettorali – disponibilità del personale della Polizia Municipale a svolgere servizio di vigilanza ai seggi elettorali.

La Prefettura e la Questura, in occasione delle consultazioni elettorali, formula richiesta per conoscere la disponibilità del personale della Polizia Municipale a svolgere servizio di vigilanza ai seggi elettorali. Si chiede di sapere se tale tipologia di servizio debba essere svolto esclusivamente da personale armato o possa essere svolto anche da personale non armato, cioè a dire se il servizio in discussione sia un “servizio armato”. Esistono disposizioni ministeriali in merito?

a cura di Simone Chiarelli

La questione della presenza del personale della Polizia Locale durante le operazioni di voto è emersa in occasione del referendum del 2016 con la nota circolare del Ministero dell’interno che “escludeva” la Polizia Locale dal servizio ai seggi (poi in parte rientrata a seguito della Circolare del 24 ottobre 2016del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Ciò premesso, salve diverse disposizioni ministeriali (alla data odierna non note), il coinvolgimento della Polizia Locale è in gran parte rimesso alle scelte a carattere locale delle Prefetture e Questure che possono chiedere integrazione e supporto alle attività di vigilanza delle forze di polizia statali (che rimangono, nella fase attuale, lo strumento prioritario di vigilanza e presidio) per il tramite del personale della Polizia Locale prescrivendo se del caso che lo stesso sia obbligatoriamente armato in relazione ai servizi svolti.

Ciò detto, occorre inoltre ricordare dei poteri di polizia del presidente dell’ufficio elettorale di sezione. Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, comma 1, del testo unico D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del presidente (art. 46, commi 2 e 3, del testo unico D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

In relazione al quesito formulato si consiglia dunque di richiedere chiarimenti alla locale Prefettura e Questura in ordine alla modalità di svolgimento del servizio richiesto (armato o non armato) in quanto elemento rilevante per la corretta organizzazione delle attività di vigilanza in occasione delle elezioni.

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