23/04/2017 – Incarichi a contratto: no alla fiduciarietà ed alla “promozione” dei funzionari a dirigenti

 

Pochi giorni fa, con questo articolo avevamo criticato, anche aspramente, la sentenza del Consiglio  di stato, Sezione V, 4/4/2017 n. 1549, che ha inopinatamente ed infondatamente aperto spazi alla concezione dell’assegnazione degli incarichi a contratto sorretti dall’articolo 110 del d.lgs 267/2000, come incarichi “fiduciari”.

Non sono bastate, evidentemente, le sentenze della Corte costituzionale in merito alla “promozione” dei funzionari delle Agenzie fiscali a chiarire una volta e per sempre che l’accesso alla dirigenza, anche se avviene mediante le speciali norme di cui agli articoli 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e 110 del d.lgs 267/2000, deve in ogni caso obbedire all’articolo 97 della Costituzione.

Nè, evidentemente, risulta ancora chiaro che per accedere alla diversa qualifica dirigenziale, che costituisce una verticalizzazione di carriera, non basta avere i soli requisiti per l’accesso, cioè sostanzialmente 5 anni di anzianità in qualifiche pre-dirigenziali. Tali requisiti sono solo un requisito di ammissibilità, ma non sono per nulla sufficienti a comprovare la particolare competenza ed esperienza che le due norme richiamate sopra impongono per gli incarichi a contratto, evidenziate specificamente dall’articolo 19, comma 6. Nessuno, insomma, prende atto che il funzionario, per poter accedere ad un incarico dirigenziale a contratto, non può avere solo una certa anzianità di servizio quale funzionario, ma deve dimostrare competenze e qualificazioni professionali molto elevate: master universitari, dottorati di ricerca, pubblicazioni, precedenti esperienze di lavoro in qualifica dirigenziale o, cosa più improbabile, essere magistrato, professore universitario, avvocato dello Stato.

Ebbene, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania, con l’esemplare sentenza 7/2017 ricorda a tutti noi che l’assegnazione degli incarichi a contratto senza tenere conto delle condizioni e dei vincoli imposti dalla norma – che tutti fanno finta di non vedere – è cosa che determina illegittimità dell’azione amministrativa ed espone a responsabilità erariale (rimanendo sempre dietro l’angolo anche la responsabilità penale per abuso d’ufficio, oltre che la violazione delle regole anticorruzione).

Vi sono, dunque, ragioni molto migliori delle riflessioni di chi scrive perchè Palazzo Spada faccia un rapido ripensamento e derubrichi la sentenza della ezione V, 4/4/2017 n. 1549, a quello che merita: uno spiacevole incidente di percorso.

 

SEZIONE ESITO NUMERO

http://luigioliveri.blogspot.it/2017/04/incarichi-contratto-no-alla.html?m=1

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