23/02/2023 – Tassazione unica e doppia cessione di un bene

SENTENZA DEL 23/01/2023 N. 14/2 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE

Tassazione unica e doppia cessione di un bene

E’ ammessa la tassazione unica nel caso di doppia cessione di un bene solo nell’ipotesi in cui ciascun atto di disposizione produca i propri effetti esclusivamente in correlazione con l’altro e non autonomamente. Alla luce della recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7154/2021, infatti, ai fini della registrazione di un atto, si deve applicare il comma 1 dell’art. 21 del D.P.R. 131/1986, rilevando l’effettiva adozione di due autonome disposizioni e non la volontà o l’interesse delle parti alla cessione della piena proprietà di un unico immobile. In base a tale principio, i giudici piemontesi hanno accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Due coniugi (in regime di comunione legale) che avevano acquistato l’usufrutto di alcuni terreni da un soggetto e la nuda proprietà degli stessi da un altro, avevano, nel caso di specie, corrisposto un’imposta di registro e le imposte ipo-catastali in misura inferiore al dovuto.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 23/01/2023 n. 14/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

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