23/02/2019 – comuni privi di figure dirigenziali – posizioni organizzative ai funzionari – Incarichi senza l’ok del sindaco

Lo prevede il nuovo Ccnl degli enti locali per i comuni privi di figure dirigenziali

Incarichi senza l’ok del sindaco

Per assegnare posizioni organizzative ai funzionari

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 22 Febbraio 2019

Negli enti privi di dirigenza l’ assegnazione degli incarichi nell’ area delle posizioni organizzative è automaticamente attribuita ai responsabili di servizio incaricati di funzioni dirigenziali e allo scopo non occorre alcun provvedimento del sindaco. Lo prescrive espressamente l’ art. 17, comma 1, del Ccnl 21.5.2018 (il cui contenuto è nella sostanza identico a quello dell’ art. 11, comma 1, del Ccnl 31.3.1999), ai sensi del quale «negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ ordinamento organizzativo dell’ ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’ art. 13». Quindi, negli enti senza dirigenti nessun decreto o similare atto del sindaco può assumere valore costitutivo dell’ incardinamento dei funzionari nell’ area delle posizioni organizzative. Semmai, potrebbe essere opportuno un provvedimento ricognitivo, per abbinare all’ incarico di funzioni dirigenziali attribuito al funzionario a monte la retribuzione di posizione connessa e desumibile dal sistema di valutazione permanente. L’ assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa altro non è se non un atto di gestione del rapporto di lavoro, come tale sottratto del tutto alla competenza degli organi di governo, ai sensi dell’ art. 5, comma 2, del dlgs 165/2001.

Non a caso l’ art. 14, comma 1, del Ccnl 21.5.2018, norma finalizzata a stabilire il soggetto che incarica le posizioni organizzative, prende in considerazione solamente i dirigenti: «gli incarichi relativi all’ area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità». Si potrebbe sostenere, in contrario, che la competenza del sindaco è da ricollegare alla previsione dell’ art. 50, comma 10, del dlgs 267/2000: «il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali».

Ma tale previsione deve essere letta in combinazione con l’ art. 109, comma 2, sempre del Tuel, ai sensi del quale «nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’ art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’ applicazione dell’ art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione». Pertanto, compete al sindaco la funzione, di matrice pubblicistica, di attribuire ai funzionari apicali del comune privo di dirigenti le funzioni dirigenziali. Il sindaco, quindi, non adotta un atto gestionale di diritto privato, qual è l’ assegnazione dell’ incarico nell’ area delle posizioni organizzative, regolata non a caso dall’ art. 14 del Ccnl e, quindi, da un contratto e non dalla legge.

Quindi, il sindaco negli enti privi di dirigenza ha la competenza ad adottare il provvedimento di natura amministrativa (che parte di dottrina e giurisprudenza qualificano come di macro organizzazione) di assegnazione delle funzioni dirigenziali e conseguente nomina come responsabile degli uffici e dei servizi. Tuttavia, non dispone della competenza ad assegnare la titolarità delle posizioni organizzative, perché essa è automaticamente ricondotta ai funzionari incaricati come responsabili di servizio. Dunque, nonostante sia diffusissima nei comuni la prassi dell’ adozione di decreti del sindaco di incarico nell’ area delle posizioni organizzative, tale prassi è del tutto illecita sul piano civilistico, e dà vita ad atti nulli sempre sul piano civilistico.

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