23/02/2018 – Ccnl enti locali: comunicatore pubblico, l’unico nuovo profilo del quale non si sentiva la mancanza

Ccnl enti locali: comunicatore pubblico, l’unico nuovo profilo del quale non si sentiva la mancanza

 
 
Da anni viene ripetuto il corretto refrain della necessità di introdurre nel lavoro pubblico figure professionali nuove, adeguate alle modifiche tecnologiche e logistiche in atto e alle necessità di dialogare con le imprese, favorendo la crescita economica.

La riforma Madia, d.lgs 75/2017, ha modificato in modo profondo il sistema della programmazione del fabbisogno del personale eliminando le dotazioni organiche, proprio per facilitare l’inserimento di nuove figure professionali utili alla modernizzazione della PA.
Simmetricamente, i nuovi Ccnl pre elettorali, stipulati a gragnuola in questi giorni, promettono a gran voce di costituire organismi paritetici a destra e a manca, allo scopo di modificare gli ordinamenti professionali ed attivare gli indispensabili nuovi profili.
Non è certo un’eccezione a questo moto verso l’innovazione la preintesa del Ccnl delle funzioni locali, che all’articolo 11 è solenne:
1. Le parti concordano sull’opportunità di un processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali
individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle
esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere un’approfondita fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli element i di conoscenza
sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le
competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sott oscrizione del presente
CCNL, con la partecipazione di rappresentati designati dai comitati di settore, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) prevedere la revisione dell’attuale classificazione del personale; a tal fine sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione ai cambiamenti dei processi organizzativi e gestionali ed una conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
b) effettuare una analisi di alcune specificità professionali, ai fini di una loro valorizzazione, con particolare riferimento al personale educativo e scolastico ed agli avvocati degli uffici legali, anche attraverso la previsione di specifiche sezioni
contrattuali;
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere, su base selettiva, il loro effettivo accrescimento.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3. Per l’analisi delle specificità professionali del personale educativo e scolastico, anche alla luce del d. lgs. n. 65/2017, i lavori della commissione, anche ai fini della proposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi entro tre mesi dall’insediamento”.
Ottimo. Si gettano le basi, quindi, per nuovi profili, come l’analista di processi informativi, o l’esperto in marketing territoriale, oppure il negoziatore di crisi di impresa invece che dell’esperto nell’incontro domanda/offerta di lavoro o di politiche di inclusione sociale.
Ma, mentre si aspetta che la commissione paritetica analizzi, studi, proponga e nuovi futuri contratti (sfortuna: code contrattuali potrebbero non ricevere la spinta di imminenti elezioni…) aggiornino l’ordinamento professionale ed introducano le nuove figure lavorative, la preintesa delle funzioni locali brucia i tempi quando deve istituire nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione!
E, dunque, la preintesa si slancia senza rete e senza paura nel regolare quanto segue:
Art. 18-bis
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle
suddette attività.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le
declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti.
3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi degli enti, questi ultimi individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”,
che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, tenendo conto anche della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli
eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonché delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi
erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.
b) Settore Informazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la
costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale
dell’amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per la categoria C, tenendo conto delle declaratorie previste per tale categoria”.
Ora, mentre i comuni sono alla disperata ricerca di figure professionali in grado di assicurare la sicurezza dei dati, le norme sulla riservatezza, la gestione complicatissima degli appalti, i rapporti con le organizzazioni di volontariato, la gestione contabile sempre più complessa, la trasparenza, l’anticorruzione, la lotta alle infiltrazioni, figure necessarie per garantire la stessa sussistenza degli enti ed evitare sanzioni amministrative; mentre gli enti si impegnano a disegnare nuove figure come quelle evidenziate sopra appunto per interagire con i servizi sociali, l’economia, il lavoro, le imprese, la preintesa spende risorse intellettive e negoziali per introdurre le figure dello “specialista nei rapporti con i media” e del “giornalista pubblico”.
Testimonianza che ancora politica e sindacati considerino aperta la stagione della necessità ed imprescindibilità della “comunicazione”, anzi “narrazione” come valore in sé, nonostante in questi anni si siano avuti riscontri concreti che il racconto delle cose, se disallineato dalla realtà, serva a poco.
Non sembra proprio che la grandissima parte dei poco più di 8000 enti locali avesse un indispensabile bisogno dello specialista della comunicazione con i media e del giornalista pubblico. L’acqua alla gola nella quale sono immersi gli enti locali richiederebbe, per innalzare la linea di galleggiamento, le figure professionali di ben altra portata ed utilità sommariamente elencate prima.
Il giornalista pubblico e il comunicatore con i media possono essere utilissimi, ma in tempi di vacche grasse e in enti che abbiano potuto prima risolvere gli immensi problemi operativi posti dalle “riforme” che li hanno travolti.
Pur considerando degnissimo il lavoro degli addetti alla comunicazione, la celerità nel definire questi nuovi profili professionali appare oggettivamene degna di migliori fini.

 

Comunque, abbiamo il comunicatore pubblico. L’innovazione vera con i veri profili professionali innovativi, intanto, possono attendere.
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