22/12/2022 – Servizi pubblici locali: un’ennesima riforma che permetterà ancora l’in house dietro una cortina fumogena formalistica

I servizi pubblici locali continueranno ad essere affidati in house, ma con una montagna di motivazioni inventate a supporto.

Il complesso apparato motivazione disposto dal testo del decreto legislativo di riordino (l’ennesimo) approvato dal Consiglio dei ministri pare essere poco più del solito velo burocratico dietro al quale si nascondono decisioni sempre e solo discrezionali, se non arbitrarie.

Già la semplice determinazione del “perimetro” dei servizi evidenzia quanto sia velleitario il sistema predisposto: “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria da cui risulti, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione”. Quando un precetto viene qualificato da aggettivi, come il confronto “adeguato”, si ha il chiaro segno della fissazione di una disposizione normativa di sola apparenza, priva di concreto significato.

Vi sarebbe da chiedersi, infatti, come possa immaginarsi che un confronto tra la possibilità dell’autoproduzione dei servizi e, invece, il loro affidamento ad imprese operanti nel mercato, potrebbe non essere “adeguato”, e, dunque, svolto in modo superficiale o solo formale. Il che, per altro, a causa della totale assenza di servi ed efficaci controlli preventivi esterni di legittimità o anche solo tecnici di natura economica sugli atti degli enti locali, non è in alcun modo scongiurabile.

In effetti, non ci vuole certo una norma per specificare che la scelta del modo di produzione deve dare conto che l’in house risulti preferibile al mercato solo sulla base di parametri oggettivi. Ma, se la legge non fissa i parametri o se le decisioni locali non sono passate al setaccio dei controlli, basterà affidarsi (con la solita spesa incontrollabile) ai soli consulenti, affidando loro il compito di costruire intorno alla decisione predeterminata di autoprodurre i servizi una cortina fumogena a forza di relazioni, slides, schemi, grafici, comunque preordinata al risultato prefissato.

L’articolo 14, comma 2, del decreto in apparenza fissa alcuni parametri valutativi, indicando agli enti di valutare le “caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30”. Ma, come si nota, non c’è nessun parametro economico o standard di riferimento: ciascun ente lo reperirà da sè, a detrimento di qualsiasi oggettività.

L’affidamento in house si trasformerà in un percorso burocratico irto di “relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta” con dovizia di illustrazione de “gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”, l’aggiunta dell’allegato “piano economico-finanziario, acquisito all’esito della procedura”, ovviamente “asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

Ma, ancora una volta, senza nessun parametro di riferimento, senza nessun controllo sul merito e sulla tecnica.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, per i valori superiori alle soglie europee si prevedono altre relazioni e carte: “gli affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30”. Si nota la desolante la specificazione che la motivazione debba essere “qualificata”, come fossero ammissibili motivazioni “banali”, “false” o “non qualificate”.

Il risultato da cogliere consisteva nell’adottare entro il 31.12.2022 il decreto legislativo, così da rispettare l’ennesima “milestone” del Pnrr di carattere esclusivamente formale, che istituisce ulteriori ed ennesimi adempimenti. Si resta in attesa, tra qualche tempo, poi, di qualcuno che si dorrà della troppa “burocrazia” nei servizi pubblici locali, imputando all’apparato amministrativo le responsabilità di sistemi normativi velleitari e formalistici.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto