22/12/2022 – CUP “antenne” e canoni di locazione – disciplina degli impianti su patrimonio disponibile ed indisponibile. Nota di chiarimento IFEL

CUP “antenne” e canoni di locazione – disciplina degli impianti su patrimonio disponibile ed indisponibile. Nota di chiarimento IFEL

  • 12 Dic, 2022

Nota di chiarimento sulla modifica della disciplina del canone patrimoniale (CUP) applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione ubicate su aree comunali, operata attraverso l’introduzione del comma 831-bis.

La Fondazione IFEL di ANCI ha pubblica una nota di chiarimento nella quale è evidenziato  che, ad oggi, le soluzioni più frequentemente proposte dai gestori delle infrastrutture di telecomunicazione ai Comuni possono essere così riassunte:

  • a) richiesta di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti in essere;
  • b) pretesa di corrispondere, spesso con iniziativa unilaterale, la somma di 800 euro ad impianto a titolo di CUP in luogo dei vigenti canoni di locazione pattuiti;
  • c) richiesta di modificare gli assetti contrattuali in vigore sostituendo la locazione con la costituzione di diritti di superficie.

Per valutare correttamente le proposte rappresentate dagli operatori, spiega IFEL, occorre innanzitutto richiamare quanto stabilito dall’art.1, co. 819, della legge 160/2019, che in maniera incontrovertibile individua il presupposto impositivo del CUP nell’ “l’occupazione, …, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.

Pertanto, la nuova disciplina non incide sul patrimonio disponibile dei Comuni, per il quale tradizionalmente trova applicazione la disciplina di diritto privato, come già affermato in alcune sentenze in passato con riguardo alla TOSAP.

Il requisito soggettivo si intende soddisfatto solo ove la pubblica amministrazione titolare del bene manifesti espressamente, attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo, la volontà di destinare il bene (nel caso di specie l’area su cui insistono i manufatti) ad un pubblico servizio e, ove si tratti di patrimonio disponibile, la nuova disciplina (come la vecchia TOSAP) non può in alcun modo incidere nei contratti di diritto privato (rectius locazioni) stipulati con il Comune, che mantengono forza di legge tra le parti, secondo il noto principio pacta sunt servanda, e non possono essere sciolti se non per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 del c.c. Devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti.

Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la possibilità di prevedere, nell’ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

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