22/12/2021 – Incentivi funzioni tecniche: quando si possono erogare?

Il MIMS risponde a un’Amministrazione in merito al riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice del Contratti Pubblici.

Incentivi per funzioni tecniche: essi sono riconosciuti nel caso in cui si concluda un accordo quadro senza gara e con un solo operatore economico, oppure no?

Al quesito ha risposto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con il parere n. 1087/2021, facendo riferimento all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). 

Questo il disposto dei primi due commi dell’articolo:

1. “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;

2. Il comma 2 prevede che: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Inoltre,Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.

Il MIMS sottolinea che la norma è quindi riferita a particolari “attività”, il cui espletamento sia richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono e quindi non ad una particolare categoria di contratti. Sul tema si è espressa anche la Corte dei Conti: una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione anche per gli appalti di servizi e forniture, ciò che rileva per l’applicabilità del comma non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivate, che comprendono:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • verifica preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  • responsabile unico del procedimento;
  • direzione dei lavori;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaudo tecnico amministrativo;
  • verifica di conformità;
  • collaudatore statico.

Il fatto che si proceda mediante Consip non è di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche. Oltretutto, la disposizione per cui “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale” prevede implicitamente la possibilità di destinare quota del fondo ai dipendenti interni, ove ne ricorrano le condizioni fermo restando il presupposto che vi sia a monte una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo.

Infine, il MIMS evidenzia come, in termini più generali, le previsioni legislative inerenti all’acquisto di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA, ecc.) rispondano ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di provvista della Pubblica Amministrazione. Pertanto, laddove l’ente sia tenuto o decida di far ricorso a tali modalità di approvvigionamento, le attività indicate nell’art. 113 potrebbero, in concreto, non realizzarsi, con conseguente impossibilità di procedere alla erogazione dei connessi incentivi. Ad ogni modo, nel caso in cui le attività incentivabili siano state espletate, si conferma che è possibile erogare gli incentivi di cui all’art. 113 del Codice.

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