22/11/2019 – Legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria senza comunicare l’avvio del procedimento

Legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria senza comunicare l’avvio del procedimento
di Michele Nico
In caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, sulla base di un’adeguata motivazione con specifiche ragioni di pubblico interesse, la stazione appaltante non è gravata dall’obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato, dacché in capo a quest’ultimo sussiste una mera aspettativa alla definizione positiva della procedura di gara, e non già una posizione di diritto meritevole di tutela. Questo il principio contenuto nella sentenza n. 6432/2019 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto un ampio margine di manovra all’ente, nell’esercizio del potere di autotutela riferito alla procedura di gara.

La conclusione di Palazzo Spada è corroborata dal fatto che con l’entrata in vigore del codice dei contratti (Dlgs 50/2016) l’aggiudicazione provvisoria è stata sostituita dalla «proposta di aggiudicazione» (articolo 33), nozione questa che «postula la non definitività dell’atto», destinato a essere superato dall’aggiudicazione definitiva, quale provvedimento conclusivo della procedura di gara.

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