22/10/2020 – Sussiste la discrezionalità della Stazione Appaltante nello stabilire i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale per essere ammessi alla gara

Sussiste la discrezionalità della Stazione Appaltante nello stabilire i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale per essere ammessi alla gara
di Carlo Antonio Morabito – Segretario Generale a riposo
 
Problematica dedotta in giudizio
Il Tribunale Amministrativo per la Liguria – Prima Sezione – con Sent. n. 678 del 1 ottobre 2020 si è occupato dei “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale” previsti nei bandi e nei disciplinari di gara, meglio di quelli prevedibili. Ciò nel senso che ha valutato quali possono essere i limiti entro i quali la Stazione Appaltante può legittimamente determinarsi per richiedere ai partecipanti alla gara requisiti di capacità tecnica e professionale, attestati da precedenti lavori eseguiti.
La vicenda
Siamo a fronte di un bando di gara a procedura aperta per la fornitura, l’installazione, la taratura, l’assistenza e la manutenzione di n. 18 postazioni digitali per rilevare le infrazioni all’art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.) con rilevamento della velocità media e non istantanea.
Il disciplinare di gara all’art. 7.3 nel prevedere i requisiti di capacità tecnica e professionale stabilisce, a pena di ammissione alla gara, anche che i partecipanti alla gara debbono aver eseguito od avere in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni, furniture/servizi analoghi o noleggio, compresa istallazione di postazioni di rilevamento automatico della velocità veicolare in modalità media , approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per un totale di almeno quindici postazioni, nonchè servizi analoghi di assistenza, manutenzione e taratura delle stesse postazioni, sempre nel numero minimo di quindici.
Motivi di ricorso
Parte ricorrente affida le proprie lagnanze ad un solo motivo di ricorso che formula nella illegittimità del disciplinare del bando di gara, nella parte relative alla richiesta dello specifico requisito di capacità tecnica e professionale sopra riportata al paragrafo che immediatamente precede, in quanto, asserisce, in violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3L. n. 241/1990 e degli artt. 30 e 68D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dei principi di carattere generale che prevedono la massima partecipazione, la concorrenza e la parità di trattamento , non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, concludendo che sussiste eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza nel bando di gara.
Deduce, quindi, parte ricorrente che le esperienze di prestazioni richieste sono onerose ed eccessive perchè pochi sono gli operatori economici in possesso di detto requisite; ciò in ragione dell’elevato numero di apparecchi che si richiede siano stati istallati. Vi è contestazione anche sulla circostanza che è prevista attribuzione di un punteggio in caso di istallazione di un numero maggiore di quindici apparecchi, nel mentre l’istallazione di almeno quindici è un requisito necessario per l’ammissione alla gara.
Le valutazioni del Collegio – La Decisione
Ha preliminarmente affermato il Giudicante che la Stazione Appaltante gode della discrezionalità di stabilire I requisiti di partecipazione alla gara con il solo limite di far coesistere l’esigenza di un buon prodotto senza ledere la concorrenzialità tra i partecipanti alla gara; ciò nel senso di richiedere un requisito non raro e quindi nel bagaglio dell’attività professionale di più imprese.
Ha poi rilavato che. nel caso di specie, la prestazione richiesta (posizionamento e successiva gestione di 18 postazioni per rilevare la velocità media, costituisce una prestazione complessa in quanto vi è integrazione tra le varie postazioni per rilevare la velocità media e quindi è una prestazione notevole rispetto alla rilevazione della velocità puntuale. Non ha il Giudicante trascurato di valutare la complessità del percorso viario ed il flusso di traffico considerevole che è stabilmente presente sullo stesso percorso.
Da quanto appena esposto il Giudicante ha giustificato la determinazione della Stazione Appaltante di aver stabilito quel requisito ed il contenuto dato alla stesso in quanto la prestazione risulta connotata della rilevazione della velocità media, di elevata complessità e nettamente superiore al rilevamento puntuale.
E’ stato anche ritenuta insussistente qualsiasi discriminazione della concorrenzialità sull’asserita mancanza, da parte ricorrente, di operatori economici in grado di partecipare alla gara e ciò perchè in sede di giudizio è stato dimostrato che vi è la presenza di imprese nel settore con quei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e la presa visione del bando di gara vi è stata anche da parte di altri due concorrenti che poi non hanno partecipato; tale circostanza è stata considerata elemento dimostrativo della circostanza che non è stata inibita la possibilità che, in sede di gara, si realizzasse la concorrenzialità. Conclusivamente è stata ritenuta ragionevole la previsione del requisito, come sopra esposto, per ammettere a partecipare alla gara.
Con tali motivazioni il ricorso è stato respinto con condanna alle spese a carico del ricorrente.

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