22/09/2023 – Parere di precontenzioso ANAC – Impugnazione – Soggetto che non ha preso parte al procedimento – Inammissibilità (art. 211 D.Lgs. 50/2016)

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC – IMPUGNAZIONE – SOGGETTO CHE NON HA PRESO PARTE AL PROCEDIMENTO – INAMMISSIBILITÀ (ART. 211 D.LGS. N. 50/2016)

TAR Roma, 11.09.2023 n. 13711

6. Venendo all’esame del ricorso e, in particolare, del primo motivo, il Collegio deve premettere che, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, l’impugnativa del parere di precontenzioso ANAC n. 33 del 25.01.2023 (successivamente recepito nella motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Ministero della Difesa), deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in capo alla -OMISSIS- S.r.l.. Quest’ultima, infatti, è rimasta estranea al procedimento ex art. 211, avviato dinnanzi all’ANAC su iniziativa della ditta RICCI s.r.l., al quale ha partecipato il (solo) Ministero della Difesa producendo deduzioni difensive.

Si rammenta che ai sensi dell’abrogato art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 da applicare al caso di specie “ratione temporis”, “1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.”.

Si evince dunque dalla disposizione citata che il parere è vincolante soltanto “per le parti che (vi) abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito” e che il solo “parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa”. Da ciò consegue che, poiché il parere non era vincolante nei confronti della società odierna ricorrente né, quindi, esso può ritenersi lesivo della sfera giuridica della medesima, la quale è rimasta estranea al relativo procedimento, la domanda di annullamento del parere de quo deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

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