22/09/2023 – Canoni di concessione spettanti ai Comuni per il servizio di distribuzione del gas naturale.

Con la recente sentenza del 4 settembre scorso il Tribunale Civile di Verona, ha nuovamente ribadito il principio per cui il gestore è tenuto a pagare al Comune, il canone di concessione del gas naturale anche a concessione scaduta.

Il Tribunale, con la sentenza in esame, afferma nuovamente che il preesistente rapporto sinallagmatico tra le parti come voluto e disciplinato tra le parti, vada conservato e continui anche nel periodo di proroga. Non sono condivisibili infatti le tesi della società ricorrente per cui alle gestioni transitorie non sarebbe applicabile l’art. 14, ma l’art. 15 del d.lgs. 164/2000 che, non opererebbe un rinvio integrale all’art. 14, ma sarebbe da riferire (e applicare) solo con riferimento alle modalità di selezione del gestore e affidamento del servizio e all’ obbligo del concedente di porre a carico del gestore subentrante il rimborso del valore residuo di reti impianti e altre dotazioni. 

In continuità con la posizione già espressa dalla Corte d’Appello di Venezia, il rilievo della società non è condivisa dal Tribunale in quanto, l’ art. 15, comma 6, del d.lgs. 164/2000 (a mente del quale decorso il periodo transitorio l’ ente locale procede all’ affidamento del servizio secondo le modalità previste dall’ art. 14) richiama il precedente articolo 14 nella sua interezza e non già, come sostenuto da parte opponente, in modo parziale, con la conseguenza che la previsione di cui all’ art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000 è applicabile non solo alla prosecuzione delle gestioni a regime ma anche alla prosecuzione di quelle transitoria.

Se si aderisse alla tesi della ricorrente si determinerebbe uno squilibrio in favore della società in contrasto con la volontà legislativa come espressa nel d.lgs. 164/2000 che continuerebbe a gestire il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale garantendosi gli introiti e le entrate applicando le relative tariffe ma non corrispondendo il canonedi concessione del servizio che mira a conservare, anche nel perìodo di proroga, il preesistente rapporto sinallagmatico come voluto dalle parti.

Pertanto si torna a ribadire la debenza del canone di concessione del gas naturale ai Comuni anche a concessione scaduta (confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 239/2021, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in ordine all’ art. 1, comma 453, della legge 232/2016) e si ritiene utile per gli amministratori e per gli uffici competenti evidenziare nuovamente che, in assenza di una diversa qualificazione giuridica desumibile dalle clausole delle convenzioni stipulate tra Comuni e società concessionarie, la previsione del pagamento annuale di una somma soggetta a rivalutazione, da corrispondersi a scadenza fissa per tutta la durata residua della concessione, conduce a qualificare la stessa come canone a cui, come detto, resta obbligato il concessionario uscente.

 

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