22/09/2020 – Riscossione entrate – Comunità Montana

Riscossione entrate – Comunità Montana
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 784 a 815, ha innovato in materia di riscossione delle entrate per enti come le comunità montane, prevedendo che essi debbano utilizzare l’istituto dell’accertamento esecutivo, finora riservato solo a Agenzia Entrate/INPS. Tale istituto velocizza la riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali e comporta che, in assenza di adempimento nel termine assegnato, l’atto acquisti natura di titolo esecutivo. Questo ente intende utilizzare detto istituto per riscuotere crediti vantati nei confronti di enti o privati, aventi natura non tributaria, e ottenere così un titolo esecutivo di un’entrata di natura patrimoniale, da assegnare al concessionario della riscossione, per la fase esecutiva, senza affrontare le lungaggini dei procedimenti monitori ordinari. Si chiede di conoscere se l’istituto dell’accertamento esecutivo – a prima vista conforme al dettato normativo – sia applicabile anche alla riscossione delle entrate patrimoniali di una comunità montana.
a cura di Angelina Iannaccone
 
Come correttamente evidenziato in sede di quesito, il novello istituto dell’accertamento esecutivo costituisce un chiaro punto di svolta per quanto concerne le modalità di riscossione degli Enti Locali. Infatti, l’istituto consente di emettere un unico provvedimento, che contiene gli elementi per costituire titolo idoneo al recupero coattivo delle somme dovute, così come già accade per i ruoli erariali. Per rendere più efficace l’attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. legge di bilancio 2020) ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali, introducendo una innovativa disciplina, contenuta nell’art. 1, commi 784815.
Orbene, si chiede di sapere se il nuovo istituto possa essere applicato da una Comunità Montana, in relazione alle “entrate patrimoniali”.
Allora, le Comunità Montane, come noto, traggono, tuttora, il loro fondamento istituzionale in una puntuale disposizione normativa della Costituzione, l’art. 44, il quale, al comma 2°, stabilisce che “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. A seguito di interventi normativi, da parte anche dei Legislatori regionali, con conseguente sviluppo di contenzioso davanti la Corte costituzionale, le “comunità” sono state configurate come “Unioni Montane”. Ad ogni modo, al di là dei mutamenti normativi, non vi è dubbio che la “Comunità Montana”, comunque denominata, costituisca un “ente locale”, come espressamente previsto dall’art. 27, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”. In quanto Enti Locali, le Comunità non possono che essere destinatarie della nuova disciplina in materia di riscossione. Fra l’altro, a conferma di ciò, il comma 784, dell’articolo 1 della citata legge stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito ……….., alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati enti”. Quindi, le Comunità devono adottare provvedimenti di accertamento esecutivo.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, occorre evidenziare che il comma 792, dell’articolo 1, stabilisce che il novello istituto trova applicazione in relazione a:
– Tributi;
– Entrate patrimoniali degli Enti Locali e dei soggetti affidatari;
– Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Quindi, conclusivamente, le Comunità Montane devono adottare provvedimenti di accertamento esecutivo anche in relazione alle entrate patrimoniali.

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