22/08/2018 – Magistrati in politica: le precisazioni della Corte Costituzionale

Magistrati in politica: le precisazioni della Corte Costituzionale

di Simone Marani – Pubblicato il 21/08/2018

Corte Costituzionale, sentenza 20/07/2018 n° 170

Non è contraddittorio né lesivo dei diritti politici consentire ai magistrati di partecipare, sebbene a determinate condizioni, alla vita politica, anche candidandosi alle elezioni o ottenendo incarichi di natura politica e al tempo stesso prevedere come illecito disciplinare la loro iscrizione a partiti politici nonché la partecipazione sistematica e continuativa all’attività di partito.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 con la quale sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione disciplinare del Csm, con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 109/2006 per violazione agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione.
Secondo la Corte occorre preservare il significato dei principi costituzionali di imparzialità e indipendenza dei magistrati in qualsiasi aspetto della vita pubblica. Per tale motivo, l’illecito disciplinare dell’iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici è un presidio di tali principi e come tale deve riguardare qualsiasi magistrato, in qualunque posizioni esso si trovi.
Per i magistrati deve rimanere ben salda la distinzione tra esercizio dell’elettorato passivo e schieramento organico con una delle parti politiche in gioco; per i magistrati temporaneamente fuori ruolo per l’esercizio di un incarico politico è rimesso al prudente apprezzamento della Sezione disciplinare stabilire se in concreto tale condotta possa costituire un effettivo illecito disciplinare.
Sempre secondo i giudici delle leggi, mentre l’iscrizione ad un partito politico è una fattispecie rivelatrice di una stabile e continuativa adesione del magistrato ad un determinato partito politico, il cui disvalore oggettivo non è suscettibile di attenuazioni, la valutazione circa i requisiti di sistematicità e continuatività della partecipazione del magistrato alla vita di un partito esclude ogni automatismo sanzionatorio. Si tratta di un principio che vale in particolar modo per i magistrati collocati in aspettativa per soddisfare i diritti fondamentali garantiti dall’art. 51 Cost.

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