22/06/2022 – Comune di Cumiana (To) – acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Cumiana (Torino) al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito all’acquisizione di una quota del capitale della società ASMEL Consortile a r.l. Nella propria riunione del 22 febbraio 2022, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato sopra la presente comunicazione, in merito alla Deliberazione del Consiglio comunale di Cumiana n. 62 del 20 dicembre 2021, recante “Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 – Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. – Adesione centrale unica di committenza” (di seguito anche Deliberazione n. 62/2021 e ASMEL). In particolare, il parere ha evidenziato che l’acquisizione da parte del Comune di una quota di partecipazione societaria (pari a € 1.174,80) in ASMEL, quale centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche D.Lgs. n. 50/2016 o Codice), non fosse accompagnata, nonostante alcune modifiche nel frattempo apportate allo statuto di ASMEL e al Regolamento sul controllo analogo, da elementi idonei a eliminare definitivamente la richiesta di corrispettivi all’aggiudicatario per i servizi di centrale unica svolti in favore degli enti soci e, soprattutto, ad assicurare il concreto esercizio del controllo analogo congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Infatti, mancava ancora l’espressa previsione che i membri del consiglio di amministrazione siano composti da rappresentanti delle amministrazioni, nonché ai fini in generale della qualificazione come in house, i limiti territoriali dell’attività svolta. Nel parere motivato trasmesso lo scorso 28 febbraio al Comune di Cumiana, l’Autorità ha, quindi, rilevato che la Deliberazione n. 62/2021 fosse lesiva della concorrenza, per violazione degli artt. 5, comma 5, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP. Nel termine normativamente previsto dall’art. 21-bis, il Comune di Cumiana ha trasmesso una nota pervenuta il 28 aprile 2022, difendendo la piena legittimità della delibera in questione. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato trasmesso lo scorso 28 febbraio ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 10 maggio 2022, ha disposto l’impugnazione davanti al TAR Piemonte della menzionata Delibera n. 62/2021.

Il testo integrale del aprere è pubblicato sul Bollettino n. 23 del 20 giugno 2022 

 

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