22/06/2020 – Legittimo prevedere tariffe più alte per gli alberghi 

Legittimo prevedere tariffe più alte per gli alberghi 
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi – 20 Giugno 2020
 
È legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un albergo rispetto a un’ abitazione costituisce un dato di comune esperienza. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 11216 dell’ 11 giugno 2020. Per i giudici di piazza Cavour, la previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni «non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni».
Secondo la Cassazione, la maggiore capacità produttiva «costituisce un dato di comune esperienza». Peraltro la norma invocata dal contribuente, vale a dire l’ articolo 68 del decreto legislativo 507/1993, non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti a attività alberghiere nella stessa categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari.
L’ amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo. Sempre la Cassazione, con la sentenza 16972/2015, ha stabilito che va differenziata anche la tariffa per l’ attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Ha però precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale. Con la sentenza 11216, dunque, i giudici di legittimità hanno sostenuto che i comuni hanno il potere-dovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni.
In senso contrario si è espressa, per esempio, la commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza 1791/2016), poiché non c’ è nulla che giustifichi un diverso trattamento fiscale tra le due categorie di immobili. Per la commissione provinciale, che richiama una pronuncia della commissione regionale della Puglia, «il dato di comune esperienza supposto dalla Cassazione è, in realtà, opinabile», in quanto il legislatore ha voluto assimilare, in via di massima, gli alberghi alle abitazioni.

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